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Old 08-09-2010, 11:59   #41
MaiDaSolo
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vabbè se non ci sei tu potrà consegnarlo qualche familiare no?
Hai presente quelle famiglie dove si lavora in 2 ed i ragazzi vanno a scuola del tipo : il padre esce alle 6.50 e torna quando va bene alle 18.30 in poi; la madre esce alle 7.30 e torna quando va bene dopo le 17.30; i ragazzi escono alle 7.40 e tornano dopo le 15.00.

Non credo sia una condizione rara tra le famiglie italiane.
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Old 08-09-2010, 13:31   #42
gratta
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Hai presente quelle famiglie dove si lavora in 2 ed i ragazzi vanno a scuola del tipo : il padre esce alle 6.50 e torna quando va bene alle 18.30 in poi; la madre esce alle 7.30 e torna quando va bene dopo le 17.30; i ragazzi escono alle 7.40 e tornano dopo le 15.00.

Non credo sia una condizione rara tra le famiglie italiane.
Beh, puoi far passare il corriere al lavoro (da te o da tua moglie), no?
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Old 08-09-2010, 13:39   #43
Rufodilo
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Hai presente quelle famiglie dove si lavora in 2 ed i ragazzi vanno a scuola del tipo : il padre esce alle 6.50 e torna quando va bene alle 18.30 in poi; la madre esce alle 7.30 e torna quando va bene dopo le 17.30; i ragazzi escono alle 7.40 e tornano dopo le 15.00.

Non credo sia una condizione rara tra le famiglie italiane.
vabbè ora vuoi trovare il pelo nell'uovo...
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Affari conclusi positivamente con Leleweb-Pcemilio-Mindless-Alex3001..e altri ancora!!!
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Old 08-09-2010, 15:32   #44
MaiDaSolo
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Beh, puoi far passare il corriere al lavoro (da te o da tua moglie), no?
Giusto :
- pregasi passare presso FIAT
- TORINO
- suonare Marchionne.



Hai presente quegli strani lavori che quando lavori, devi lavorare, al tuo posto, non condannato per carità, ma se stai lavorando lavori al tuo posto; se non sei al tuo posto non stai lavorando.

Insomma cose come quelle che si sentono dire che mentre uno dovrebbe lavorare .... va al mercato, ... in farmacia, ...... a scuola a parlare coi prodfessori dei figli, .......... anche se in "Itaglia" sembra debba essere la norma: la norma però non è.
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Old 08-09-2010, 15:37   #45
gratta
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Hai presente quegli strani lavori che quando lavori, devi lavorare, al tuo posto, non condannato per carità, ma se stai lavorando lavori al tuo posto; se non sei al tuo posto non stai lavorando.

Insomma cose come quelle che si sentono dire che mentre uno dovrebbe lavorare .... va al mercato, ... in farmacia, ...... a scuola a parlare coi prodfessori dei figli, .......... anche se in "Itaglia" sembra debba essere la norma: la norma però non è.
Eh va beh... Allora sai che ti dico? SpedireWeb non fa per te.

Scherzi a parte, temo proprio dovrai continuare ad andare in Posta.
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Old 08-09-2010, 15:38   #46
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Hai presente quegli strani lavori che quando lavori, devi lavorare, al tuo posto, non condannato per carità, ma se stai lavorando lavori al tuo posto; se non sei al tuo posto non stai lavorando.

Insomma cose come quelle che si sentono dire che mentre uno dovrebbe lavorare .... va al mercato, ... in farmacia, ...... a scuola a parlare coi prodfessori dei figli, .......... anche se in "Itaglia" sembra debba essere la norma: la norma però non è.

pienamente d'accordo ma ricorda che in ufficio e a lavoro c'è anche chi non è propriamente un dipendente o stipendiato ed è libero di prendersi pause di 5 minuti a discapito dei suoi guadagni.
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Old 08-09-2010, 15:42   #47
gratta
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pienamente d'accordo ma ricorda che in ufficio e a lavoro c'è anche chi non è propriamente un dipendente o stipendiato ed è libero di prendersi pause di 5 minuti a discapito dei suoi guadagni.
Personalmente ho la possibilità di lasciare il pacco in Centralino e quando arriva il corriere se lo ritira...
Però capisco che la ditta dove lavoro ha solo 500 dipendenti e non può competere con Fiat e compagnia bella.
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Old 08-09-2010, 17:37   #48
MaiDaSolo
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Personalmente ho la possibilità di lasciare il pacco in Centralino e quando arriva il corriere se lo ritira...
Però capisco che la ditta dove lavoro ha solo 500 dipendenti e non può competere con Fiat e compagnia bella.
Ma certo.

Però il mio sarcasmo ( benevolo sia chiaro ) era per stimolare chi legge/scrive a ragionare su questo fattore e consideralo troppo variabile e quindi non significativo dire "io faccio/farei..............".

Voglio dire è ovvio che potendo avere mobilità/libertà in altro luogo da quello di casa uno si organizzi per l'alternativa.

Non ha senso parlarne qua. Perdiamo solo tempo.

Se uno chiede se ci sono alternative del tipo consegnare ad un pickpoint o similare vorrà dire che non può organizzarsi diversamente.

E' questo l'argomento o meglio uno dagli argomenti/fattori: dato un servizio tipo quello di spedireweb ce n'è di similari che hanno più flessibilità in termini di consegna da parte del mittente.

Per esempio la stessa TNT permette di consegnare in tantissimi punti delle maggiori città; le sue spedizioni però costicchiano di più; spedireweb che si appoggia su loro avrà contrattato una tariffe diverse garantendo una soglia minima di traffico annuale/mensile/giornaliero/boh ... ma nell'ambito del suo business non c'è, per ora spazio pe gestire punti-ritiro.

Nessuno fà nulla gratis; un punto ritiro anche fosse una cartolleria o panetteria sempre si deve prevedere di dedicarci tempo; e sopratutto spazio ..... col problema che quello che non ti viene ritirato dalla sera alla mattina fà gola a malintenzionati ed aumenta il rischio di trovarsi la serranda sfondata ....

etc etc etc
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Old 10-09-2010, 11:50   #49
emmedi
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Originariamente inviato da lele2004 Guarda i messaggi
non si preoccupi la bolla verrà applicata dal corriere direttamente
A me, invece, han risposto che avrei dovuto provvedere io...

Quote:
Originariamente inviato da Phedrus Guarda i messaggi
1)Considerando che si tratta di corriere, se si spedisce un oggetto nel proprio scatolone (quindi con relative pubblicità, marchi ecc) fanno storie come le poste che millantano pubblicità occulta e cagate simili? Perchè se no faccio come ho sempre fatto, ovvero ricopro lo scatolone con carta da pacchi marrone.
A me nessun problema con il marchio. Ho solo rimosso/coperto eventuali etichette.

Qualcuno, invece, può raccontare qualcosa su myship.it ed omest.it?
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Old 10-09-2010, 12:40   #50
Crazy rider89
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primo problema con spedireweb.it:
il corriere doveva ritirare il giorno 07/09, non è passato...ho chiesto informazioni per email e mi hanno riprenotato il ritiro per il giorno 08/09 ed il corriere è passato il pomeriggio.
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Old 10-09-2010, 13:14   #51
PuppinoCbr
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Originariamente inviato da Crazy rider89 Guarda i messaggi
primo problema con spedireweb.it:
il corriere doveva ritirare il giorno 07/09, non è passato...ho chiesto informazioni per email e mi hanno riprenotato il ritiro per il giorno 08/09 ed il corriere è passato il pomeriggio.
Certo non è il massimo.. ma sinceramente per il rapporto disagi/costi, fino ad ora mi sembra che la differenza di prezzo giustifichi ancora ampiamente la scelta a svantaggio delle TROPPO ESOSE Poste italiane!!
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Old 10-09-2010, 13:56   #52
Crazy rider89
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Originariamente inviato da PuppinoCbr Guarda i messaggi
Certo non è il massimo.. ma sinceramente per il rapporto disagi/costi, fino ad ora mi sembra che la differenza di prezzo giustifichi ancora ampiamente la scelta a svantaggio delle TROPPO ESOSE Poste italiane!!
si si sono d'accordo, infatti hanno risolto il problema in qualche ora, niente a che vedere con le Poste
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Old 10-09-2010, 15:08   #53
Phedrus
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Sul loro sito non è ben chiara la questione "smarrimento/trafugazione/danneggiamento pacco"...ovvero, di chi sono le responsabilità? siamo tenuti ad avere un risarcimento anche minimo come nelle poste? Ho già posto questa domanda una pagina fa, non vorrei che fosse passata in secondo piano

Chiedo perchè magari qualcuno si è informato o ha avuto la sfortuna di incappare in queste circostanze...

Grazie!
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Old 11-09-2010, 15:31   #54
PuppinoCbr
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Beh.. certo questo sarebbe da tener ben presente.
Non è poca cosa..
Tienici aggiornati!
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Old 13-09-2010, 10:30   #55
Aryan
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SPEDIREWEB

10. Limitazioni di responsabilità
Eventuali responsabilità che dovessero sorgere anche verso terzi, in relazione alla natura del contenuto della spedizione, sono configurabili unicamente in capo al Mandante; pertanto lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità per fatti, eventi e circostanze relative al contenuto dei plichi oggetto di spedizione.
Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
La responsabilità dello Spedizioniere, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.
Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.


Assicurazione
Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere.
In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore. E’ espressamente convenuto che la copertura assicurativa è valida esclusivamente per i trasporti effettuati nel Territorio, ed è limitata ai soli danni diretti e materiali alla merce trasportata.
In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore.
Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.


Giacenza
Nel caso in cui non sia stato possibile consegnare al destinatario una spedizione, lo spedizioniere provvederà a tenerla in giacenza per un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal primo tentativo di consegna presso le strutture locali sul Territorio destinate alla gestione della consegna.
Lo stato di giacenza verrà comunicato al Mandante con il dettaglio della motivazione (indirizzo errato, destinatario assente, giacenza per forza maggiore etc.).
Il destinatario potrà nei 15 (quindici) giorni recarsi presso la struttura e ritirare la consegna senza alcun costo aggiuntivo né per il Mandante, né per lo Spedizioniere.
Successivamente ai 15 (quindici) giorni (o anche precedentemente se richiesto dal Mandante) il Mandante potrà svincolare la spedizione presso un altro indirizzo. Tale spedizione avrà un costo aggiuntivo secondo il tariffario indicato successivamente.
In caso di richiesta di restituzione al Mandante (o abbandono della spedizione) sarà fatturata la tariffa del Ritorno al Mittente secondo quanto indicato di seguito nel listino tariffe. Trascorsi i giorni di giacenza convenuti dalla comunicazione di giacenza senza che il Mandante abbia dato istruzioni, si provvede alla restituzione a pagamento della merce con addebito delle relative spese di giacenza, secondo quanto indicato nel listino tariffe.
La comunicazione di giacenza avverrà via mail all’indirizzo indicato dal Mandante. E’ cura del Mandante verificare eventuali comunicazioni ricevute.
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Old 13-09-2010, 11:55   #56
Phedrus
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Quindi sostanzialmente:

Se io spedisco un pacco bomba () ad un tizio, lo spedizioniere non ha responsabilità su terzi in merito al contenuto della spedizione, le cui responsabilità saranno da porsi in capo al mittente. E questa è la parte più scontata

Per quanto riguarda invece il trasporto del pacco: "Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

Quindi quello che verrà a bussare alla porta non sarà probabilmente colui che condurrà il trasporto della spedizione, ma colui che prenderà il "mandato" ovvero dovrà solo ed esclusivamente preoccuparsi di far pervenire a chi di dovere (corriere effettivo che effettuerà il trasporto) la bolla con le indicazioni di spedizione e destinatario del vostro pacco.

Nel caso in cui poi si verificassero dei problemi, tipo danneggiamenti, perdita del pacco ecc, insomma per qualunque ragione per cui noi dovremmo incazzarci, noi probabilmente ci rifaremo sullo spedizioniere, che a suo volta si rivalerà su colui che ha effettuato il trasporto effettivo (corriere). Il risarcimento sarà disciplinato secondo non precisate norme vigenti nell'ordinamento italiano, che dovrebbero rendere al mandante probabilmente il corrispettivo minimo e impugnabile secondo la legge della mancata prestazione. Quindi il corriere dirà magari allo spedizioniere: "io posso risarcirti tot e nn di più". Lo spedizioniere a sua volta dirà "posso risarcirti tot (quanto stabilito dal corriere)". E noi ci ritroveremo in mano, se non avremo stipulato una assicurazione sul pacco, una cifra probabilmente inferiore al reale valore del prodotto. Quanto corrisponda "mediamente" questa cifra non lo dicono e probabilmente sarà calcolabile secondo procedure particolari.

Questa è stata un po la mia interpretazione generale delle condizioni
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Ultima modifica di Phedrus : 13-09-2010 alle 11:57.
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Old 13-09-2010, 12:03   #57
Aryan
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Quindi sostanzialmente:

Se io spedisco un pacco bomba () ad un tizio, lo spedizioniere non ha responsabilità su terzi in merito al contenuto della spedizione, le cui responsabilità saranno da porsi in capo al mittente. E questa è la parte più scontata

Per quanto riguarda invece il trasporto del pacco: "Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

Quindi quello che verrà a bussare alla porta non sarà probabilmente colui che condurrà il trasporto della spedizione, ma colui che prenderà il "mandato" ovvero dovrà solo ed esclusivamente preoccuparsi di far pervenire a chi di dovere (corriere effettivo che effettuerà il trasporto) la bolla con le indicazioni di spedizione e destinatario del vostro pacco.

Nel caso in cui poi si verificassero dei problemi, tipo danneggiamenti, perdita del pacco ecc, insomma per qualunque ragione per cui noi dovremmo incazzarci, noi probabilmente ci rifaremo sullo spedizioniere, che a suo volta si rivalerà su colui che ha effettuato il trasporto effettivo (corriere). Il risarcimento sarà disciplinato secondo non precisate norme vigenti nell'ordinamento italiano, che dovrebbero rendere al mandante probabilmente il corrispettivo minimo e impugnabile secondo la legge della mancata prestazione. Quindi il corriere dirà magari allo spedizioniere: "io posso risarcirti tot e nn di più". Lo spedizioniere a sua volta dirà "posso risarcirti tot (quanto stabilito dal corriere)". E noi ci ritroveremo in mano, se non avremo stipulato una assicurazione sul pacco, una cifra probabilmente inferiore al reale valore del prodotto. Quanto corrisponda "mediamente" questa cifra non lo dicono e probabilmente sarà calcolabile secondo procedure particolari.

Questa è stata un po la mia interpretazione generale delle condizioni
Concordo pure io con le tue interpretazioni e suppongo anche che questa legge che disciplina il rimborso minimo sia la stessa di Poste Italiane...
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Old 13-09-2010, 12:18   #58
Phedrus
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Concordo pure io con le tue interpretazioni e suppongo anche che questa legge che disciplina il rimborso minimo sia la stessa di Poste Italiane...
Il principio è sicuramente lo stesso, perchè la legge è sempre la stessa(1693 CC). Posto un riepilogo molto utile per capire i LIMITI DI RESPONSABILITA' PER PERDITA O DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE(link più in basso)

Nel caso di spedizioni con spedireweb:

Autoveicolo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2005 n. 286, che all'art.l0 prevede che il limite di responsabilità del vettore non può essere superiore ad 1 Euro per ogni Kg di peso lordo della merce perduta o avariata.
E' probabile che vengano confermati Accordi Nazionali di settore, come nel caso del trasporto di contenitori, trasporto autovetture, etc.
E' definitivamente abrogato dal 1/3/06 la Legge 298/74 che introduceva le tariffe a forcella.
Se il percorso nazionale è parte di un trasporto internazionale, si applica la Convenzione CMR (vedi sotto).

Spedizioniere

Il Codice Civile non prevede alcun limite di responsabilità a favore dello spedizioniere, quando è semplice mandatario (art. 1737 cc), mentre si applica il limite previsto per il vettore, quando è spedizioniere - vettore (art. 1741 cc), cioè 1 Euro per ogni Kg di peso lordo di merce perduta o avariata, in base all'art.10 del DL n. 286 de12l Novembre 2005.


Giacenza in transito

Chi detiene la merce in un proprio magazzino di transito, beneficia degli stessi limiti di responsabilità del vettore, in base al documento di trasporto in atto durante la giacenza. Tuttavia, se la durata della "giacenza in transito" supera i limiti di durata usuali, può trasformarsi in "giacenza in deposito" (vedi sotto).

Giacenza in deposito

Il Codice Civile non prevede alcun limite di responsabilità a favore del depositario, per cui, se non è stato pattuito diversamente tra le parti, il depositario risponde per l'intero valore della merce danneggiata o perduta.

Operatore multimodale e Operatore logistico

In base all'art. 1696 cc, come modificato dall'art. 10 del DL del 21 Novembre 2005 n. 286, il limite di responsabilità del vettore è pari ad 1 Euro per Kg lordo di merce perduta o avariata.

Per chi è interessato rimando al link: http://www.vanini.it/home/home.asp?s...ca=94&idpa=222


Per fare un esempio lampante: Con pacco celere 3 si può spedire fino a 30kg ad un prezzo fisso. Se noi spediamo un oggetto del valore di 10 euro per esempio, e viene smarrito il pacco o per qualunque ragione pretendiamo il rimborso, torneranno nelle nostre tasche 30€, corrispettivi ad 1€ x kg lordo. (le poste, come qualunque altro vettore di trasporto, non potendo quantificare la perdita risarcirà l'oggetto perso o danneggiato, per il peso max garantito dalla spedizione).

Se uno spedisce con spedireweb con una spedizione di max 7kg un oggetto del valore di 30€ per esempio, riceverà in caso di perdita, danneggiamento 7 euro. Potrebbe quindi tornare utile la stipula di un'assicurazione sul prodotto.
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Old 13-09-2010, 12:55   #59
Aryan
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Quindi con PaccoCelere3 anche se si spediscono 100g di roba meglio spedire 30Kg mettendo sassi e quant altro?
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Old 13-09-2010, 13:24   #60
Phedrus
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Originariamente inviato da Aryan Guarda i messaggi
Quindi con PaccoCelere3 anche se si spediscono 100g di roba meglio spedire 30Kg mettendo sassi e quant altro?
Ma no Semplicemente a loro non interessa più di tanto di conoscerne il contenuto e il valore dell'oggetto...puoi pure mandare un pacco semi-vuoto e se viene perso verrai rimborsato con 30euro e mi sembra anche dei costi di spedizione sostenuti. Chiaro che se fai un'assicurazione ti copri le spalle maggiormente, anche se ad un costo aggiuntivo.

Le poste hanno una capillarità mostruosa e credo sia più difficile che perdano o danneggino un pacco rispetto ad un servizio del tipo di spedireweb...che incarica solo spedizionieri che contatteranno a loro volta il corriere al quale viene demandata la responsabilità del trasporto del pacco.
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