Discussione: Tutto sulla GARANZIA
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Old 26-11-2003, 11:47   #1
Pipposuperpippa
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Tutto sulla GARANZIA

(Aggiornato il 25.12.08)

Visto che ciclicamente si aprono discussioni sulla garanzia dei beni al consumo, vorrei raccogliere in un solo post, che sia il più possibile chiaro e sintetico, tutto quanto è emerso dall'analisi della NUOVA LEGGE entrata in vigore l'8 marzo 2002, in modo che chiunque possa far valere i propri diritti nel modo più appropriato per quanto riguarda l'acquisto di hardware.


Trattiamo di beni venduti all'utente finale (il consumatore)

La garanzia minima è di 2 anni (24 mesi) per i difetti di conformità

Il difetto di conformità (cioè il guasto, il malfunzionamento, dovuto ad un difetto pre-esistente nel bene già al momento dell'acquisto, quindi non dovuto a danneggiamento o manomissione da parte del cliente) deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

La garanzia pertanto può essere fatta valere fino a 26 mesi dalla data di acquisto (24 mesi + 2 mesi di tempo per denunciare il danno)

La legge (ecco un motivo di confusione) stabilisce che il periodo di garanzia sia di due anni per merce il cui uso non sia professionale, in quest'ultimo caso invece la garanzia minima rimane di un anno


La garanzia deve essere corrisposta da chi ha venduto la merce (il rivenditore)

Il rivenditore non può esimersi dal garantire i prodotti per 2 anni sui difetti di conformità, anche quando il suo fornitore gliene garantisce solo 1: per questo tipo di difetti, egli si può rivalere nei confronti del produttore entro un anno dalla riparazione o sostituzione del bene difettoso

Il rivenditore è tenuto in prima persona ad occuparsi della garanzia del prodotto: può indirizzare il cliente al centro di assistenza del produttore solo quando ciò non comporti sacrifici maggiori in termini di spesa e di tempo per il cliente.

Il difetto che si verifica nei primi 6 mesi per legge è un difetto di conformità (cioè non è dovuto ad un danneggiamento del prodotto da parte del cliente), salvo prova contraria
E' il rivenditore, in questo caso, che deve eventualmente provare che il difetto del bene è stato causato dal cliente.

La garanzia commerciale, del rivenditore o del produttore, può estendere questo tipo di presunzione: solitamente ad un anno, ma anche a 2 o più anni; non ci sono vincoli in questo caso.

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Non facciamo confusione sul concetto di garanzia

Vi sono 2 tipi di garanzia:

Garanzia LEGALE
Copre i difetti di conformità: è regolata dalla legge di cui stiamo parlando.
Comporta 2 anni di garanzia sui difetti di conformità, quindi sui difetti presenti nel bene al momento dell'acquisto o sui guasti causati dai suddetti difetti.
Essa è valida sempre per gli acquisti effettuati dall'utente finale.

Garanzia COMMERCIALE
E' fissata liberamente dal venditore o dal produttore, può avere qualsiasi termine di tempo, qualsiasi condizione: è sostanzialmente un servizio accessorio offerto insieme al bene.
Essa di fatto comporta che qualsiasi difetto riscontrato nel prodotto, rilevato nell'arco temporale di durata di questa garanzia, venga considerato "di conformità" salvo prova contraria.
Non pregiudica la garanzia legale (di 2 anni per l'utente finale), al massimo la integra.

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Dopo l'ottavo mese (6 mesi + 2 di tempo per denunciare il danno), in assenza di una garanzia commerciale più estesa da parte del produttore o del rivenditore, l'onere della prova è dovuto all'acquirente. Lo stesso malfunzionamento, in assenza di palesi danni o manomissioni del prodotto, è una prova sufficiente.

Passati i 6 mesi, il consumatore non è costretto a "provare" che il bene abbia un difetto di conformità nel senso che se gli si rompe un personal computer, ad esempio deve andare dal venditore con la perizia firmata da un tecnico che attesta che il danno non è imputabile ad un cattivo uso del bene da parte del conumtore stesso; ma come specifica chiaramente il Codice del Consumo, il bene durevole non conforme si rivela tale quando manifesta un malfunzionamento, ed il fatto che si presenti tale malfunzionamento indica la non conformità del bene stesso come bene durevole, e quindi il presentarsi al venditore con il bene malfunzionante, ed indicare tale malfunzionamento, costituisce l'assolvimento dell'onere della prova da parte del consumatore rispetto al venditore una volta passati i famosi 6 mesi.
A questo punto il venditore si vedrà costretto a promuovere l'azione riparatoria nei termini e le condizioni previste dal Codice del Consumo, oppure diversamente devrà dimostrare a sua volta che il bene è stato danneggiato per incuria del consumatore.


Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro .

Quindi la scelta iniziale del cliente è: sostituzione o riparazione.
Se la riparazione è impossibile o troppo onerosa rispetto alla sostituzione, allora il bene va sostituito.
Se la sostituzione è impossibile o troppo onerosa rispetto alla riparazione, allora il bene va riparato.


Se entrambe le vie non sono percorribili, oppure i tempi della riparazione\sostituzione si allungano oltremodo rispetto alla tempistica concordata col rivenditore in modo da arrecare disagio al cliente, è prevista la risoluzione del contratto con restituzione dei soldi (tenendo conto dell'uso del bene)

In questo caso il rivenditore deve restituire una somma pari al valore attuale del bene.

Non viene stabilito chi deve decidere sul valore da attribuire al bene: ci si richiama al buon senso per trovare un accordo.
In genere, se al rivenditore interessa mantenere un rapporto di fiducia col cliente, non ci dovrebbero essere problemi nel trovare una soluzione che soddisfi entrambi.

Alcuni rivenditori affermati, per esempio, al posto di restituire il valore attuale del bene in denaro, offrono al cliente un buono di acquisto (spendibile solo nel proprio negozio) pari alla somma spesa inizialmente per il prodotto che poi si è rivelato difettoso


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RECESSO


Se acquistiamo merce di persona in un negozio, non abbiamo diritto ad alcun diritto di recesso: è possibile infatti vedere subito le condizioni del bene in vendita, ed eventulmente possiamo chiedere una prova di funzionamento.
Non è obbligo del negoziante far provare il prodotto, ma non è nemmeno obbligo dell'acquirente comprarlo lo stesso!!
Alcune catene di negozi e supermercati offrono di loro iniziativa la possibilità di accettare in reso (entro pochi giorni) qualsiasi cosa acquistata presso di loro in cambio di un buono acquisto di pari valore.
Queste ottime iniziative rimangono un atto di generosità del negozio stesso, ma non sono imposte per legge.

Per le vendite a distanza (per posta, tramite Internet, per televisione, telefono, eccetera) in cui la merce viene spedita al domicilio dell'acquirente , con esclusione di polizze assicurative, servizi bancari, servizi d’investimento (come i titoli azionari e obbligazionari, fondi pensione), il ripensamento è di 10 giorni lavorativi (decreto legislativo n. 185/1999).
Il ripensamento è di 3 mesi se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso

Link di riferimento:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/sch...?Scheda=134100


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P.S.
Il copia-incolla di questo riassunto non è permesso se non con la mia esplicita approvazione.
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IL MIO MERCATINO |- K? no grazie!

Ultima modifica di Pipposuperpippa : 09-01-2011 alle 01:20.
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