View Full Version : Guardare film pirata in streaming non è reato, secondo la Commissione Europea
Redazione di Hardware Upg
03-10-2016, 13:21
Link alla notizia: http://www.hwupgrade.it/news/web/guardare-film-pirata-in-streaming-non-e-reato-secondo-la-commissione-europea_64909.html
Sorprende la posizione della Commissione Europea su un quesito che ci siamo posti più volte: è legale, secondo le direttive UE, guardare un film in streaming proposto senza autorizzazione?
Click sul link per visualizzare la notizia.
>>Secondo le Autorità infatti riprodurre un contenuto in streaming non equivale a possedere indebitamente un'opera, ma semplicemente guardarla, che non è reato.
Piú che una sentenza (o comunque un parere super-partes), questa sembra la linea difensiva di un avvocato con la faccia di bronzo.
Nel momento in cui io visualizzo lo streaming, di fatto i dati sono su una qualche memoria del pc, in maniera molto simile al file stesso. Esistono differenze, é chiaro, ma bisogna approfondire decisamente la questione, o cosí sembra che non si conoscano le tecnologie in gioco (o si finga di non conoscerle). Ad esempio, cosa rende lo streaming fondamentalmente diverso?
Il fatto che i dati non vengono scritti su un un disco? Ma questo dipende dall'implementazione specifica del player utilizzato, che potrebbe tranquillamente decidere di usare il disco ssd invece della ram per risparmiarla.
Il fatto che i dati vengono eliminati nel momento in cui sono fruiti? Altro dettagli implementativo: inoltre alcuni dati vengono memorizzati in anticipo nella cache e li rimangoo per un tempo solitamnente breve ma non nullo: quale permanenza é da considerare legale e quale no?
Etc etc.
Non credo che questa idea fará molta strada...
Giusto! Chi va punito e ricercato è lo spacciatore non il consumatore. Del resto è impossibile non incappare in materiale protette da copyright senza accorgersene: basta guardare un filmto di un coglione su youtube che abbia sotto una musica di unartista famoso e hai già fruito di un contenuto protetto da copyright
The_Silver
03-10-2016, 13:56
Un pò come se multassero tutti quelli che guardano un film al cinemino del paese perchè viene fuori che non ha l'autorizzazione...
fraussantin
03-10-2016, 13:57
Giusto! Chi va punito e ricercato è lo spacciatore non il consumatore. Del resto è impossibile non incappare in materiale protette da copyright senza accorgersene: basta guardare un filmto di un coglione su youtube che abbia sotto una musica di unartista famoso e hai già fruito di un contenuto protetto da copyright
giusto come se per errore uno inizia a vedersi l'ultimo star wars pensando che sia il trailer , e invece dopo 2 ore si accorge che è completo.
insomma meno ipocrisia , è giusto non punire chi guarda film illegali perchè ci fa comodo così.
matrix83
03-10-2016, 14:11
giusto come se per errore uno inizia a vedersi l'ultimo star wars pensando che sia il trailer , e invece dopo 2 ore si accorge che è completo.
insomma meno ipocrisia , è giusto non punire chi guarda film illegali perchè ci fa comodo così.
Fortunatamente i processi non si fanno sulle intenzioni, ma su fatti concreti.
fraussantin
03-10-2016, 14:16
Fortunatamente i processi non si fanno sulle intenzioni, ma su fatti concreti.
dipende come si alzano la mattina i giudici.
matrix83
03-10-2016, 14:18
dipende come si alzano la mattina i giudici.
Mah in genere è così, forse ti riferisci ai giudici dei primi gradi o preliminari. Ma in cassazione ste boiate difficilmente passano.
cdimauro
03-10-2016, 14:33
>>Secondo le Autorità infatti riprodurre un contenuto in streaming non equivale a possedere indebitamente un'opera, ma semplicemente guardarla, che non è reato.
Piú che una sentenza (o comunque un parere super-partes), questa sembra la linea difensiva di un avvocato con la faccia di bronzo.
Nel momento in cui io visualizzo lo streaming, di fatto i dati sono su una qualche memoria del pc, in maniera molto simile al file stesso. Esistono differenze, é chiaro, ma bisogna approfondire decisamente la questione, o cosí sembra che non si conoscano le tecnologie in gioco (o si finga di non conoscerle). Ad esempio, cosa rende lo streaming fondamentalmente diverso?
Il fatto che i dati non vengono scritti su un un disco? Ma questo dipende dall'implementazione specifica del player utilizzato, che potrebbe tranquillamente decidere di usare il disco ssd invece della ram per risparmiarla.
Il fatto che i dati vengono eliminati nel momento in cui sono fruiti? Altro dettagli implementativo: inoltre alcuni dati vengono memorizzati in anticipo nella cache e li rimangoo per un tempo solitamnente breve ma non nullo: quale permanenza é da considerare legale e quale no?
Etc etc.
Non credo che questa idea fará molta strada...
*
Una sentenza allucinante.
gd350turbo
03-10-2016, 14:47
Da un punto di vista, io non possiedo nulla, oi bit passano e vengono cancellati una volta visualizzati...
Però da un altro punto di vista sto usufruendo di un opera dell'ingegno senza aver pagato il compenso al proprietario
Piedone1113
03-10-2016, 14:57
*
Una sentenza allucinante.
Non è affatto allucinante, ma molto logica:
Non puoi vietare di vedere una riproduzione non autorizzata di un opera coperta da copyright (e questo è chiaro che non va limitato ai soli film-canzoni in streaming, ma a tutte le opere in senso generale ed allargato).
Immaginati una festa tra amici con il karaoke, tutti in galera, anche chi non canta.
Per il fatto di essere in possesso dell'opera (anche in modo temporaneo) perchè scritta nella cache, o nella ram del PC / tablet /smartphone , stendiamo un velo pietoso
se consideriamo illecita questa cosa, andrabbero arrestati praticamente tutti i ceo del mondo IT, file scritti nei server di posta (non di proprietà del fruitore), nella cache dei vari server, switch durante al transito fino al fruitore.
Qualcuno crede davvero che per uccidere una mosca devi usare una bomba H?
Da un punto di vista, io non possiedo nulla, oi bit passano e vengono cancellati una volta visualizzati...
Però da un altro punto di vista sto usufruendo di un opera dell'ingegno senza aver pagato il compenso al proprietario
Il problema tanto è che anche guardandoli in streaming con Flash Plyer, si vedono da cani e scubettanti perchè ipercompressi (per occupare meno spazio possibile sui server) = fanno schifo:D:D:D
Lo streaming non porta mai ad avere una copia completa del contenuto multimediale, e anche le porzioni in cache non superano spesso le percentuali previste dall'uso leale. La questione della fruizione in gruppo è spinosa, invece, perché in teoria se la festa in ipotesi supera un certo numero di partecipanti diventa proiezione/diffusione in pubblico e bisognerebbe pagare la SIAE, in Italia. Anche in casa propria, sì. Al contempo, chi è in casa di un amico che riproduce un brano illegalmente posseduto può non esserne al corrente, e chi ne ascolta uno in streaming non è certo da ritenersi contraffattore.
Prezioso
03-10-2016, 15:53
certo è che al giorno d'oggi non ci accontentiamo di nulla :) si cerca tutto gratis....anche con un brano audio a 99centesimi, quando prima bisognava acquistare tutto il cd a 40/45.000 lire magari solo per quella canzone.....si cerca di scaricarlo....un film...in streaming....in effetti i prezzi a volte sono esagerati, conviene più comprarlo che 'fittarlo'! secondo me se abbassassero i prezzi....appunto 0.50/1€ a visione :D magari uno potrebbe anche farci il 'pensierino'
una cosa che non capisco è come fa un sito come cineblog a rimanere in piedi :D
Scusate, ma alcuni di questi commenti sembrano credere che a decidere della colpevolezza sia un algoritmo, e non un giudice.
Non é che 'la visione di uno streaming deve essere legale perché tu potresti non sapere che non avano il permesso'. Se il giudice pensa che la tua fruizione é stata fatta in buona fede sei a posto, altrimenti no. Anche il possesso di droga é illegale, o vogliamo legalizzarla solo perché potresti averla trovata in giro e scambiata per farina? Se riesci a convincere il giudice che eri genuinamente convinto che fosse farina sei a posto, altrimenti no.
DISCLAIMER: non stavo paragonando la violazione di copyright al possesso di droghe pesanti. Stavo solo facendo un esempio...
polli079
03-10-2016, 15:58
certo è che al giorno d'oggi non ci accontentiamo di nulla :) si cerca tutto gratis....anche con un brano audio a 99centesimi, quando prima bisognava acquistare tutto il cd a 40/45.000 lire magari solo per quella canzone.....si cerca di scaricarlo....un film...in streaming....in effetti i prezzi a volte sono esagerati, conviene più comprarlo che 'fittarlo'! secondo me se abbassassero i prezzi....appunto 0.50/1€ a visione :D magari uno potrebbe anche farci il 'pensierino'
una cosa che non capisco è come fa un sito come cineblog a rimanere in piedi :D
Sempre chiesto anche io, possibile che non riescano a fare niente verso I più grandi siti di streaming?Ormai ipotizzo che sia più un problema lo streaming che il download, conosco gente che non ha mai scaricato un film ma adesso va alla grande con lo streaming.
Va detto che anche le smartv da questo punto di vista hanno agevolato il tutto.
Piedone1113
03-10-2016, 16:09
Scusate, ma alcuni di questi commenti sembrano credere che a decidere della colpevolezza sia un algoritmo, e non un giudice.
Non é che 'la visione di uno streaming deve essere legale perché tu potresti non sapere che non avano il permesso'. Se il giudice pensa che la tua fruizione é stata fatta in buona fede sei a posto, altrimenti no. Anche il possesso di droga é illegale, o vogliamo legalizzarla solo perché potresti averla trovata in giro e scambiata per farina? Se riesci a convincere il giudice che eri genuinamente convinto che fosse farina sei a posto, altrimenti no.
DISCLAIMER: non stavo paragonando la violazione di copyright al possesso di droghe pesanti. Stavo solo facendo un esempio...
Guardalo da questo punto di vista:
Si può condannare qualcuno per la fruizione di un contenuto senza averne diritto?
Lascia perdere lo streaming, perchè lo streaming è legale (per esempio non c'è nessuna legge che ti vieta di vedere lo streaming di un gp da un sito usa senza pagare sky, o sbaglio?), ugualmente nessuna legge vieta di vedere un film sul sito svizzero del canton ticino (o vogliamo rendere illegale anche questo?)
Ma vietare la fruizione di un contenuto senza averne il diritto, equivale anche a condannarti perchè il tuo vicino di casa ascolta l'ultimo hit ad alto volume.
Il problema del giudice è dare una sentenza giusta non per il singolo caso, ma per tutti i casi possibili, e dichiarando illegale la fruizione di un contenuto senza averne i diritti equivale a rendere illegale tante di quelle cose che nulla hanno a che vedere con il singolo caso in esame.
Ma se io abito all'ultimo piano di un palazzone di fronte allo stadio e tutte le domeniche ( anzi, una si e l'altra no ) mi piazzo in terrazzo e mi guardo la partita a sbafo, mi arrestano ?
E se faccio guardare anche i miei amici che per ringraziarmi portano birra e popcorn ?
Clslmlslslslmns
The_Silver
03-10-2016, 16:44
Ma se io abito all'ultimo piano di un palazzone di fronte allo stadio e tutte le domeniche ( anzi, una si e l'altra no ) mi piazzo in terrazzo e mi guardo la partita a sbafo, mi arrestano ?
E se faccio guardare anche i miei amici che per ringraziarmi portano birra e popcorn ?
Clslmlslslslmns
Delinquente! :mad:
:asd:
Prezioso
03-10-2016, 16:44
Ma se io abito all'ultimo piano di un palazzone di fronte allo stadio e tutte le domeniche ( anzi, una si e l'altra no ) mi piazzo in terrazzo e mi guardo la partita a sbafo, mi arrestano ?
E se faccio guardare anche i miei amici che per ringraziarmi portano birra e popcorn ?
Clslmlslslslmns
se sei da solo ok, è casa tua... ma se inviti gente stai sicuro che la cosa inizia a 'puzzare' ahahah magari pensano sia pure a scopo di lucro, a romperti le scatole te le rompono sicuro
Ma se io abito all'ultimo piano di un palazzone di fronte allo stadio e tutte le domeniche ( anzi, una si e l'altra no ) mi piazzo in terrazzo e mi guardo la partita a sbafo, mi arrestano ?
E se faccio guardare anche i miei amici che per ringraziarmi portano birra e popcorn ?
Clslmlslslslmns
A sto punto visto che ci sei, fagli pagare anche il biglietto, ridotto naturalmente :D
"Guardare film pirata in streaming non è reato"
e ci mancherebbe pure..
Il nocciolo della questione, secondo me, è: come faccio io (utente) a sapere se il sito in questione è in regola o no??
L'utente è un utente, non è mica la finanza.. un semplice utente non può (ne deve) mettersi a fare delle indagini o pretendere di vedere (e leggere) eventuali contratti o accordi tra il sito e i detentori dei diritti.
Quello è il mestiere degli inquirenti, sempre se il sito in questione commette un reato.
Anche volendo, il gestore del sito potrebbe rifiutarsi di pubblicare/inviare copie dei contratti (dato che potrebbero anche contenere informazioni commerciali riservate).
Ovvio che se visito un sito di streaming che si chiama stremamingpiratato o streamingillegale, non avrei scusanti (o quanto meno molto poche.. :D ).
Ad esempio il disclaimer di un noto sito di streaming recita:
XXX respects the intellectual property rights of all content creators, whether their work is affiliated with our site or not.
If you have reason to suspect that your intellectual property rights have been infringed in any way that connects to our site, we strongly advise that you contact our copyright agent with a complaint as soon as possible. We take all violations of the Digital Millennium Copyright Act of 1998 extremely seriously.
Se loro dichiarano questo, io (utente) perchè dovrei star facendo qualcosa di illegale o avere il sospetto che il sito sia illegale??
Lo stesso discorso potrebbe essere applicato ad un bar e il contratto con sky (o qualsiasi altra paytv).
Perchè dovrebbero multare me, se il gestore del bar non è in regola??
Ma davvero prima di sedermi al bar a vedere la partita devo telefonare alla finanza/sky per vedere se il bar è in regola con i contratti/licenze*??
sarebbe assurda una cosa del genere..
* Tra l'altro non possono neanche risponderti per il discorso della privacy..
cdimauro
03-10-2016, 18:12
Scusate, ma alcuni di questi commenti sembrano credere che a decidere della colpevolezza sia un algoritmo, e non un giudice.
Non é che 'la visione di uno streaming deve essere legale perché tu potresti non sapere che non avano il permesso'. Se il giudice pensa che la tua fruizione é stata fatta in buona fede sei a posto, altrimenti no. Anche il possesso di droga é illegale, o vogliamo legalizzarla solo perché potresti averla trovata in giro e scambiata per farina? Se riesci a convincere il giudice che eri genuinamente convinto che fosse farina sei a posto, altrimenti no.
DISCLAIMER: non stavo paragonando la violazione di copyright al possesso di droghe pesanti. Stavo solo facendo un esempio...
*
Guardalo da questo punto di vista:
Si può condannare qualcuno per la fruizione di un contenuto senza averne diritto?
Sì.
Lascia perdere lo streaming, perchè lo streaming è legale (per esempio non c'è nessuna legge che ti vieta di vedere lo streaming di un gp da un sito usa senza pagare sky, o sbaglio?), ugualmente nessuna legge vieta di vedere un film sul sito svizzero del canton ticino (o vogliamo rendere illegale anche questo?)
Ma vietare la fruizione di un contenuto senza averne il diritto, equivale anche a condannarti perchè il tuo vicino di casa ascolta l'ultimo hit ad alto volume.
Il problema del giudice è dare una sentenza giusta non per il singolo caso, ma per tutti i casi possibili, e dichiarando illegale la fruizione di un contenuto senza averne i diritti equivale a rendere illegale tante di quelle cose che nulla hanno a che vedere con il singolo caso in esame.
La questione direi che sia molto semplice: visto che tu stesso parli di fruire di contenuti senza diritto, sei... fuori legge.
Piedone1113
03-10-2016, 19:18
*
Sì.
La questione direi che sia molto semplice: visto che tu stesso parli di fruire di contenuti senza diritto, sei... fuori legge.
Quindi quando sei a casa da amici non accendono il televisore, ne mandano musica (non hai il diritto di fruire del contenuto perchè tale diritto non è cedibile a terzi ).
Le major hanno spinto per una legislazione sul diritto di fruizione e non sul possesso del supporto, questo diritto di fruizione si sta rivolgendo contro loro stessi perchè in qualsiasi modo lo si guardi la legislatora non vieta la frizione, ma il possesso, ed il famoso diritto di fruizione dell'opera è un boomerang in quanto tutti fanno distinzione tra supporto e diritto di fruizione, ma quando si danneggia il supporto come faccio a far valere il mio diritto di fruizione (dato che è solo quello che mi permetterebbe di accedere all'opera secondo le major?)
Se io possiedo una copia in vhs di Armagedon (un titolo a caso) e lo guardo in streaming, commetto un reato?
Chi trasmette lo streaming facendomi fruire di un mio diritto commette qualcosa di illecito?
Quando guardo la F1 sul sito della NBS sotto proxy esterno sto commettendo un reato, oppure lo commette chi trasmette, oppure il gestore del proxy, oppure chi si ostina a considerare internet globale e libero da ingerenze dei governi solo quando fa comodo?
cdimauro
03-10-2016, 21:45
Risposta generale (e banale): è lecito... ciò che è lecito.
Dunque, per fare un esempio, NON puoi vedere Armageddon in streaming, pur avendo la VHS, perché presumibilmente ci sono diritti di fruizione diversi, per i due DIVERSI medium.
Decidete... si può o no? non lo sa nemmeno l'Europa
Axios2006
03-10-2016, 23:32
Proporrei un immediato monitoraggio di tutti i pc mediante spyware di serie, che attiva la webcam per verificare chi effettivamente è davanti al pc e quindi mandargli la Delta Force, Chuck Norris e Topo Gigio a punirlo!
Rivolgersi a M$ per consigli su come fare... per installare roba sui pc a tradimento. :asd:
DRM di Stato nei pc e ISP stile KGB. :asd:
E chi viene beccato, chiuso in un carcere a vita con una tv in bianco e nero con alternati i programmi della De Filippi e Porta a Porta. :asd:
La massima priorità dei reati da perseguire sono i fruitori di stream pirata... :rolleyes:
rockroll
04-10-2016, 00:33
certo è che al giorno d'oggi non ci accontentiamo di nulla :) si cerca tutto gratis....anche con un brano audio a 99centesimi, quando prima bisognava acquistare tutto il cd a 40/45.000 lire magari solo per quella canzone.....si cerca di scaricarlo....un film...in streaming....in effetti i prezzi a volte sono esagerati, conviene più comprarlo che 'fittarlo'! secondo me se abbassassero i prezzi....appunto 0.50/1€ a visione :D magari uno potrebbe anche farci il 'pensierino'
una cosa che non capisco è come fa un sito come cineblog a rimanere in piedi :D
Difatti da un punto di vista legale qui da noi non è più "in piedi", per lo meno ufficialmente.
Che poi anche i più niubbi riescano a raggiungere questo e molti altri siti che teoricamente sarebbero "inaccessibili" è solo un dettaglio tecnico...
Se invece il tuo dubbio è riferito a fattori economici, ti dirò che le entrate di cui godono questi siti o meglio questi portali sono normalmente sufficienti a coprire le spese ed anche a realizzare cospicui guadagni, ma potrebbero essere insufficienti, in piedi ci resterebbero ugualmente perchè certe attività nascono da un altruistico potente spirito di gruppo che lega tra loro i componenti di tali equipes. Il mondo libero (o ribelle, se preferisci) funziona così!
rockroll
04-10-2016, 01:13
Risposta generale (e banale): è lecito... ciò che è lecito.
Dunque, per fare un esempio, NON puoi vedere Armageddon in streaming, pur avendo la VHS, perché presumibilmente ci sono diritti di fruizione diversi, per i due DIVERSI medium.
Veramente nell'articolo si dice che (per la UE) pui vedere Armageddon in streaming comunque, anche e non hai la VHS.
E' lecito tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
Ma certe leggi sappiamo chi le fa e a quali interessi soggiacciano.
Andrebbe fatta una distinzione tra ciò che è lecito e ciò che è giusto.
Ma se un'azione definita non lecita non è praticamente ostacolabile e spesso neppure perseguibile grazie alle assurdità ed ai bizantinismi delle leggi in merito, tale azione diventa di pubblico dominio, realtà delle cose insegna.
Appurato che lo streaming è accettato o per lo meno tollerato (quale legge potrebbe obbligarmi a chiudere occhietti ed orecchiette davanto ad uno spettacolo che mi viene servito di default?), con quale logica la UE o chi per lei potrebbe far passare per non giusto detenere per uso personale copia degradata di opera "protetta" quando è comunque lecito conservare registrazioni TV di detta opera oltre che copia di back-up effettuata dopo l'acquisto? Ma di farlo passare per non lecito ne ha facoltà, dell'alto della sua autorità.
Proporrei un immediato monitoraggio di tutti i pc mediante spyware di serie, che attiva la webcam per verificare chi effettivamente è davanti al pc e quindi mandargli la Delta Force, Chuck Norris e Topo Gigio a punirlo!
Rivolgersi a M$ per consigli su come fare... per installare roba sui pc a tradimento. :asd:
DRM di Stato nei pc e ISP stile KGB. :asd:
E chi viene beccato, chiuso in un carcere a vita con una tv in bianco e nero con alternati i programmi della De Filippi e Porta a Porta. :asd:
La massima priorità dei reati da perseguire sono i fruitori di stream pirata... :rolleyes:
:rotfl: :rotfl:
Correggerei solo, ISP stile CIA/NSA :asd:
Notturnia
04-10-2016, 07:21
questa è la stessa europa che dice che Apple viola le leggi EU perchè l'irlanda ha tasse diverse dalla EU ma però non violi il copyright se guardi un film senza scaricarlo..
quindi se clono la tessera di skye guardo sky non è reato perchè non possiedo copie fisiche dei film ?..
se prendo in prestito la lambo di uno sconosciuto e la riporto non commetto reato perchè non l'ho realmente posseduta ma solo sfruttata ?
io capisco che alla EU non abbiano niente da fare per prendere i nostri soldi ma sarebbe meglio che si dedicassero a risolvere l'invasione "silente" che a scrivere fesserie sul fatto che puoi guardare un film rubato visto che non lo possiedi..
pensino a guadagnarsi lo stipendio che rubano dalle nostre tasche..
oh.. adesso che ci penso.. non rubano i nostri soldi.. perchè in realtà li prelevano in streaming dalle nostre tasse senza realmente scaricarli...
>>Ma vietare la fruizione di un contenuto senza averne il diritto, equivale anche a condannarti perchè il tuo vicino di casa ascolta l'ultimo hit ad alto volume.
Ci sono ben piú di una differenza: tanto per cominciare, in questo secondo case la 'fruizione' é fatta a prescindere dalla tua volontá, quindi stai subendo, non fruendo. Anche il caso dello stadio non regge: tu non paghi il biglietto per vedere la partita, tu lo paghi per il posto a sedere nello stadio.
>>Il nocciolo della questione, secondo me, è: come faccio io (utente) a sapere se il sito in questione è in regola o no??
Lo stesso discorso vale anche per il download. E per il gioiello che ho comprato per 100 euro dal tipo losco al benzinaio. E per la costosissima farina che farina non era ma non lo sapevo.
Ecco il perché della 'buona fede' e dell'uso legittimo' etc etc.
Che poi, tecnicamente, non ho detto di essere in disaccordo con l'idea che deve essere il distributore, e non il fruitore, a essere perseguito. Ho per´p detto che IMHO la ragione, cosí come esposta nell'articolo, secondo me non reggerá a lungo e che la distinzione tra streaming e download deve essere fatta con attenzione perché anche se istintivamente sembra semplice, nella realtá non lo é perché l'implementazione potrebbe contare molto.
Prezioso
04-10-2016, 08:48
Difatti da un punto di vista legale qui da noi non è più "in piedi", per lo meno ufficialmente.
Che poi anche i più niubbi riescano a raggiungere questo e molti altri siti che teoricamente sarebbero "inaccessibili" è solo un dettaglio tecnico...
Se invece il tuo dubbio è riferito a fattori economici, ti dirò che le entrate di cui godono questi siti o meglio questi portali sono normalmente sufficienti a coprire le spese ed anche a realizzare cospicui guadagni, ma potrebbero essere insufficienti, in piedi ci resterebbero ugualmente perchè certe attività nascono da un altruistico potente spirito di gruppo che lega tra loro i componenti di tali equipes. Il mondo libero (o ribelle, se preferisci) funziona così!
il mio in piedi era riferito al fatto che non lo chiudono 'per sempre',se lo cerchi su Google è il primo in classifica, è famosissimo,non è un sito che si 'nasconde' o che bisogna fare chissà che per vedere un film
Piedone1113
04-10-2016, 09:05
Risposta generale (e banale): è lecito... ciò che è lecito.
Assolutamente falso: è lecito tutto cio che non è vietato, e la differenza è enorme.
Dunque, per fare un esempio, NON puoi vedere Armageddon in streaming, pur avendo la VHS, perché presumibilmente ci sono diritti di fruizione diversi, per i due DIVERSI medium.
Sbagliato, posso vedere benissimo armageddon se ho in mio possesso una vhs "genuina", perchè si paga il diritto alla fruizione dell'opera, e non l'opera in se o la tipologia di supporto.
Quando acquisti un'opera (facciamo l'esempio di un cd audio), puoi farti le copie di sicurezza, puoi convertirlo in mp3 o analogo, puoi riversarli su un nas e fruirne in streaming.
Sullo stesso ragionamento si basano le regole delle major:
non stai acquistando l'opera, ma il diritto alla fruizione, e paradossalmente per difendersi dalla pirateria hanno voluto svincolare il supporto dall'opera (ed oltre a limitare la fruizione con contorsionismi legali hanno permesso la vendita di un'opera via download, perchè se vincolata al tipo di supporto non sarebbe stata possibile la cosa).
Io non sto affatto dicendo cosa è giusto e cosa è sbagliato moralmente, ma quello che vieta o non vieta la legge e tutto quello che non è vietato perchè si sfruttano le zone grigie legali diviene difatti legale.
polli079
04-10-2016, 09:15
Sbagliato, posso vedere benissimo armageddon se ho in mio possesso una vhs "genuina", perchè si paga il diritto alla fruizione dell'opera, e non l'opera in se o la tipologia di supporto.
Cioè se ho una VHS di atto di forza (preso un film un pò vecchiotto) teoricamente posso scaricarmi la versione blue ray?
se sei da solo ok, è casa tua... ma se inviti gente stai sicuro che la cosa inizia a 'puzzare' ahahah magari pensano sia pure a scopo di lucro, a romperti le scatole te le rompono sicuro
A sto punto visto che ci sei, fagli pagare anche il biglietto, ridotto naturalmente :D
no beh era una domanda ipostetica, purtroppo non è il mio caso... :cry: :cry:
Cò,sò,òmdòlmdòlmdòlmd
Ci sono commenti molto intelligenti e altri insensati che non colgono il punto che ha voluto mettere in risalto la sentenza. La sentenza non fa altro che distinguere tra chi trasmette lo streaming pirata e commette un reato e chi ne fruisce che non ne commette. Come al solito è una sentenza che sottolinea un fatto talmente banale che non dovrebbe servire nemmeno una sentenza della UE!
Facciamo un esempio: mettiamo che il sito online della RAI commetta un errore e mandi in onda un film di cui non possiede i diritti di trasmissione (non è un'ipotesi così remota come si pensa). Di fatto la Rai sta facendo dello streaming pirata, naturalmente però nessuno di coloro che guarda il film (i fruitori) può essere ritenuto responsabile e accusato di qualsiasi reato. Tanto che il detentore del copyright denuncerebbe la Rai e mai gli spettatori. Come le aziende che subiscono continue violazioni dei brevetti da Apple, Samsung e co., mica se la prendono con i clienti che hanno acquistato i prodotti!!
Piedone1113
04-10-2016, 10:55
Cioè se ho una VHS di atto di forza (preso un film un pò vecchiotto) teoricamente posso scaricarmi la versione blue ray?
La legge è chiara, devi scaricare oltre 50 copie coperte da diritto d'autore.
Se scarichi un (UNO) BD non commetti reato.
Non è una mia interpretazione ma la legge:
art 171 ter comma 2
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
è chiara, o sbaglio?
azi_muth
04-10-2016, 11:56
Faccio notare che il parere della Commissione Europea non è una sentenza ma equivale al parere che potrebbe avere il Governo in materia di pirateria.
La Commissione Europea ha poteri molto allargati ma non ha poteri giudiziari...almeno per ora...
La sentenza della Corte di giustizia Europea deve ancora arrivare...
Piedone1113
04-10-2016, 12:11
Sbagli
Allora qual'è l'articolo che specifica che si commette reato per una sola copia?
Io ho portato alla mia tesi un articolo di legge specifico, quale articolo, o parte di esso specifica diversamente?
la zona grigia sta probabilmente nel fatto che come fai ad essere un utilizzatore abusivo se non sai se e' in regola chi ti fornisce il servizio?
Inotre uno streaming puo essere configurato come download?
Io la faccenda l'ho interpretata cosi.
Credo il problema sia principalmente quello.
Per quanto riguarda la secondo domanda: beh, la differenza tra streaming e download non è così sostanziale come si crede. In fondo, per vedere un contenuto sul tuo PC... dovrà arrivare sul tuo PC. :D
polli079
04-10-2016, 13:40
Ma quella di Piedone1113, alla fine non specifica a scopo di lucro?
Cioè se pincopallino se lo guarda a casa senza lucrarci sopra, non dovrebbe non essere applicabile?
polli079
04-10-2016, 13:41
Credo il problema sia principalmente quello.
Per quanto riguarda la secondo domanda: beh, la differenza tra streaming e download non è così sostanziale come si crede. In fondo, per vedere un contenuto sul tuo PC... dovrà arrivare sul tuo PC. :D
Diciamo che sono due modi diversi per arrivare allo stesso risultato.
Piedone1113
04-10-2016, 14:34
L'articolo secondo me e' questo:
Articolo 174-ter
1. [B]Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 -bis , 171 -ter , 171 -quater , 171 -quinquies , 171- septies e 171- octies , con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
la zona grigia sta probabilmente nel fatto che come fai ad essere un utilizzatore abusivo se non sai se e' in regola chi ti fornisce il servizio?
Inotre uno streaming puo essere configurato come download?
Io la faccenda l'ho interpretata cosi.
Quell'articolo è riferito a chi "spaccia" il materiale, e non a chi ne fruisce:
il fatto stesso che si usa il termine utilizza (perchè riferito al materiale che si mette in onda e non alla fruizione dello stesso, perchè che utilizzo puoi avere dalla visione di un film?) dovrebbe farti capire che non è riferita al fruitore, ma al prestatore.
oltretutto la tua interpretazione è stata oggetto di procedimenti finiti nel nulla in ricorso perchè in contrasto con un'altro articolo (171-ter) che specifica nel particolare.
Ps recetemente c'è stata un'altra sentenza di assoluzione per un produttore di player-decoder in grado di aggirare le protezioni sky-premium.
Ma quella di Piedone1113, alla fine non specifica a scopo di lucro?
Cioè se pincopallino se lo guarda a casa senza lucrarci sopra, non dovrebbe non essere applicabile?
La legge urbani ha modificato il termine a "fine di lucro" con "per trarne profitto" includendo di fatto tutti i siti di streaming e di download che non guadagnavano vendendo il materiale piratato (fini di lucro), ma guadagnavano attraverso le pubblicità, le donazioni e le affiliazioni.
Giusto! Chi va punito e ricercato è lo spacciatore non il consumatore.
su questa affermazione potremmo discuterne un bel po'! Se tu sei un celebroleso che decidi di drogarti perchè ritieni che ti faccia bene, ti rende migliore, più allegro e simpatico con le donne (solo alcuni esempi), allora sei da TSO! Fermo restando che, drogandoti, perdi il controllo della tua mente e sei un potenziale pericolo pubblico (ad esempio se guidi).
Quindi evitiamo di dare sempre la colpa ad altri: è troppo comodo al mondo d'oggi liberarsi l'animo dai sensi di colpa trovando sempre e comunque un capro espiatorio! nessuno si assume più le proprie responsabilità! La colpa non è dello spacciatore: io ad esempio odio la droga, non mi drogo...ma sai quante volte me la hanno offerta (discoteca, locali e persino a scuola)?! se mi fossi cominciavo a drogare, adesso cosa dovrei fare?! incolpare gli spacciatori per avermi rovinato il corpo, i neuroni e magari anche la vita?! la colpa è sempre di qualcun'altro o, genericamente, "della società"...suvvia!
Ragazzi, si sta davvero perdendo il lume della ragione!
Piedone1113
04-10-2016, 18:54
su questa affermazione potremmo discuterne un bel po'! Se tu sei un celebroleso che decidi di drogarti perchè ritieni che ti faccia bene, ti rende migliore, più allegro e simpatico con le donne (solo alcuni esempi), allora sei da TSO! Fermo restando che, drogandoti, perdi il controllo della tua mente e sei un potenziale pericolo pubblico (ad esempio se guidi).
Quindi evitiamo di dare sempre la colpa ad altri: è troppo comodo al mondo d'oggi liberarsi l'animo dai sensi di colpa trovando sempre e comunque un capro espiatorio! nessuno si assume più le proprie responsabilità! La colpa non è dello spacciatore: io ad esempio odio la droga, non mi drogo...ma sai quante volte me la hanno offerta (discoteca, locali e persino a scuola)?! se mi fossi cominciavo a drogare, adesso cosa dovrei fare?! incolpare gli spacciatori per avermi rovinato il corpo, i neuroni e magari anche la vita?! la colpa è sempre di qualcun'altro o, genericamente, "della società"...suvvia!
Ragazzi, si sta davvero perdendo il lume della ragione!
Guardare film in streaming non è reato anche se moralmente è da biasimare, come allo stesso modo non è reato quando un giudice fa uscire un criminale per buona condotta ed il giorno dopo ti ammazza chi lo ha mandato in galera, come non commettono reato gli elusori fiscali, come non commette reato il drogato che si rifiuta di rivelare lo spacciato proteggendo di fatto un criminale, come non è reato pagare il pizzo siae sulle memorie perchè ci potrebbe transitare materiale protetto da diritti, e poi condannare chi lo fa (come non è reato questa contraddizione), allo stesso modo non è reato chi nelle proprie opere rende mitico un criminale reale, possiamo continuare all'infinito.
Purtroppo le varie leggi sono fatte male e stesso servono per difendere i forti contro i deboli (come se avessero bisogno di aiuto).
purtroppo ci dobbiamo attenere alle leggi, anche se spesso sono tutto fuorchè giuste.
E come ce la prendiamo noi poveri cristi in saccoccia quasi sempre, ogni tanto se la possono prendere anche gli altri (almeno fin quando non si accorgono della zona grigia e fanno una legge ad oc)
Piedone1113
04-10-2016, 19:27
No, si riferisce a "chiunque riproduce con qualsiasi procedimento"
IMO il nocciolo non e' questo, ma il concetto di abusivo.
Opere dell'ingegno, software e fine di lucro ante l. 248/2000: non sussiste il dolo specifico nel caso della predisposizione di un server ftp per lo scambio di programmi e altre opere protette
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Ca di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R. E. e F. C. in ordine ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge 633/41; b) di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge 633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il R. per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo d).
I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonché il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e successive modificazioni.
La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui api di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata, osservando che l’attività posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d’autore e che lo scambio del materiale informatico integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma.
Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di “scopi di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che le stesse si congiurano quale interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale; interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilità della fattispecie delittuose precedenti.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del R. ed il F. di persona, che la denunciando per violazione di legge.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge 248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.
Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.
Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.
Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul diritto d’autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dall’articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell’autore della violazione.
Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del R. non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1 lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.
Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41.
Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito ftp.
I ricorso sono fondati.
È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.
La questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.
In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore.
Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d’autore.
È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto” dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.
Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del rato.
Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo.
La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di operatività della norma penale nel suo riferimento all’elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.
Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.
Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’articolo 171 e ss. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino).
Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.
Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1 comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”.
Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti del server medesimo.
Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.
Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
NOTA: In relazione al medesimo caso, si segnala la sentenza, di condanna, di primo grado
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=49
cdimauro
04-10-2016, 19:41
Veramente nell'articolo si dice che (per la UE) pui vedere Armageddon in streaming comunque, anche e non hai la VHS.
E' lecito tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
Ma certe leggi sappiamo chi le fa e a quali interessi soggiacciano.
Andrebbe fatta una distinzione tra ciò che è lecito e ciò che è giusto.
Ma se un'azione definita non lecita non è praticamente ostacolabile e spesso neppure perseguibile grazie alle assurdità ed ai bizantinismi delle leggi in merito, tale azione diventa di pubblico dominio, realtà delle cose insegna.
Appurato che lo streaming è accettato o per lo meno tollerato (quale legge potrebbe obbligarmi a chiudere occhietti ed orecchiette davanto ad uno spettacolo che mi viene servito di default?), con quale logica la UE o chi per lei potrebbe far passare per non giusto detenere per uso personale copia degradata di opera "protetta" quando è comunque lecito conservare registrazioni TV di detta opera oltre che copia di back-up effettuata dopo l'acquisto? Ma di farlo passare per non lecito ne ha facoltà, dell'alto della sua autorità.
Guarda che si sta parlando di una proposta, che sperabilmente non venga approvata.
Assolutamente falso: è lecito tutto cio che non è vietato, e la differenza è enorme.
E nello specifico il diritto d'autore (http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-d-autore/) prevede questo:
"Diritto patrimoniale d’autore. - Il diritto patrimoniale d’autore consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera protetta. Si compone di una serie di facoltà, tutte indipendenti tra loro, tra cui la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l’opera."
Dunque è l'autore che decide.
Sbagliato, posso vedere benissimo armageddon se ho in mio possesso una vhs "genuina", perchè si paga il diritto alla fruizione dell'opera, e non l'opera in se o la tipologia di supporto.
Quando acquisti un'opera (facciamo l'esempio di un cd audio), puoi farti le copie di sicurezza, puoi convertirlo in mp3 o analogo, puoi riversarli su un nas e fruirne in streaming.
Sullo stesso ragionamento si basano le regole delle major:
non stai acquistando l'opera, ma il diritto alla fruizione, e paradossalmente per difendersi dalla pirateria hanno voluto svincolare il supporto dall'opera (ed oltre a limitare la fruizione con contorsionismi legali hanno permesso la vendita di un'opera via download, perchè se vincolata al tipo di supporto non sarebbe stata possibile la cosa).
Com'è già stato riportato, non hai alcun diritto di usufruire di un medium diverso da quello che hai acquistato.
Io non sto affatto dicendo cosa è giusto e cosa è sbagliato moralmente, ma quello che vieta o non vieta la legge e tutto quello che non è vietato perchè si sfruttano le zone grigie legali diviene difatti legale.
Vedi sopra: l'autore ha il diritto ESCLUSIVO di sfruttamento delle proprie opere, e dunque sta tutto in mano sua.
Guardare film in streaming non è reato anche se moralmente è da biasimare, come allo stesso modo non è reato quando un giudice fa uscire un criminale per buona condotta ed il giorno dopo ti ammazza chi lo ha mandato in galera, come non commettono reato gli elusori fiscali, come non commette reato il drogato che si rifiuta di rivelare lo spacciato proteggendo di fatto un criminale, come non è reato pagare il pizzo siae sulle memorie perchè ci potrebbe transitare materiale protetto da diritti, e poi condannare chi lo fa (come non è reato questa contraddizione), allo stesso modo non è reato chi nelle proprie opere rende mitico un criminale reale, possiamo continuare all'infinito.
Purtroppo le varie leggi sono fatte male e stesso servono per difendere i forti contro i deboli (come se avessero bisogno di aiuto).
purtroppo ci dobbiamo attenere alle leggi, anche se spesso sono tutto fuorchè giuste.
E come ce la prendiamo noi poveri cristi in saccoccia quasi sempre, ogni tanto se la possono prendere anche gli altri (almeno fin quando non si accorgono della zona grigia e fanno una legge ad oc)
Ma di quali poveri cristi stai parlando? Non lo prescrive il medico di guardare qualunque film, o ascoltare qualunque canzone. Se t'interessa un'opera, paghi l'obolo all'autore che l'ha realizzata; altrimenti nisba.
Piedone1113
04-10-2016, 21:20
Guarda che si sta parlando di una proposta, che sperabilmente non venga approvata.
E nello specifico il diritto d'autore (http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-d-autore/) prevede questo:
"Diritto patrimoniale d’autore. - Il diritto patrimoniale d’autore consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera protetta. Si compone di una serie di facoltà, tutte indipendenti tra loro, tra cui la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l’opera."
Dunque è l'autore che decide.
Com'è già stato riportato, non hai alcun diritto di usufruire di un medium diverso da quello che hai acquistato.
Vedi sopra: l'autore ha il diritto ESCLUSIVO di sfruttamento delle proprie opere, e dunque sta tutto in mano sua.
Ma di quali poveri cristi stai parlando? Non lo prescrive il medico di guardare qualunque film, o ascoltare qualunque canzone. Se t'interessa un'opera, paghi l'obolo all'autore che l'ha realizzata; altrimenti nisba.
Cesare parliamoci chiaro:
Non sono io a dire che lo streaming non è illegale per il fruitore, come non lo è lo scaricare, ma la commissione europea e prima ancora le leggi italiane e con relativa sentenza della cassazione per togliere ogni dubbio.
Se vuoi ti posto anche un paio di sentenze dove si dice che l'utilizzo di software contraffatti non costituisce reato se usato in ambito di non produzione.
Riguardo i media è una tua semplice ed errata supposizione: in Italia si paga il diritto alla fruizione dell'opera svincolata dal supporto, e così facendo si mantiene il possesso, perché diversamente si trasferirebbero i diritti all'acquirente del supporto cosa che gli aventi diritto non vogliono.
Per ultimo armageddon in ne se non modificato rispetto al vhs ( e per modificato si intende anche la semplice ricolorazione o audio in multicanale che ne fanno di fatto un opera diversa, come l'esecuzione di una canzone accompagnata o senza orchestra).
La stessa tua nota sul diritto d'autore specifica chiaramente il diritto esclusivo di sfruttamento economico. Ma se questo non avviene non vengono lesi tali diritti.
Riguardo il loro:
Restando in ambito diritto d'autore cosa ti sembra la legge sull'equocompenso?
cdimauro
04-10-2016, 22:34
Che è una porcata, e IMO pure incostituzionale, visto che condanna aprioristicamente qualcuno a pagare senza che sia stato accertato il dolo tramite processo concluso a tutti i livelli.
Quanto alla commissione europea, non ha legiferato. Dunque al momento la questione non si pone.
Infine non mi pare che in Italia l'uso personale sia tutelato a discapito del diritto d'autore. L'articolo di legge riportato da ambaradan è piuttosto chiaro, mentre la sentenza che hai riportato successivamente riguarda un processo in cui si presupponeva la costituzione di un'associazione a delinquere con annesso crimine di rilevanza penale (che è stato dimostrato poi non esserci).
Lo dico da superpartes, non guardo streaming di alcun tipo.
Mi trovo daccordo con cdtux e compagnia.
Lo streaming pirata si combatte chiudendo i siti illegali, più sono frequentati, meglio possono scovarli.
Tra l'altro già paghiamo la "multa" su ogni supporto e dispositivo che compriamo. Pagata la multa, espiato il peccato.
Nelle mie memorie posso scaricare tutti i film che voglio. Punto.:read:
Lo dico da superpartes, non guardo streaming di alcun tipo.
Mi trovo daccordo con cdtux e compagnia.
Lo streaming pirata si combatte chiudendo i siti illegali, più sono frequentati, meglio possono scovarli.
mi trovo totalmente in disaccordo! Lo streaming pirata si combatte educando i figli (e le persone in generale) al rispetto delle regole del nostro stato civile...che ormai di civile ha sempre meno: ignoranza, menefreghismo, arrivismo, il "voler tutto a tutti i costi e subito" e la mancanza di senso civico stanno portando all'esasperazione coloro i quali, invece, fondano la propria vita sul lavoro onesto, il rispetto e l'amore per le cose pubbliche e per il prossimo. Se ci fosse senso civico da parte di tutti, servirebbero poche e semplici regole per regolare la comunità: tutti le rispetterebbero e tutti ne gioverebbero!
Chiudere i siti più frequentati non educa la gente ma la sprona solo a cercare altrove quello che lì non c'è più: la domanda sarebbe sempre la medesima (anzi, forse aumenterebbe) ed altri, forti di ciò, aprirebbero altri siti...e la giostra comincerebbe a girare in un loop infinito...
Decidete... si può o no? non lo sa nemmeno l'Europa
Su questo mi allaccio su un dubbio/curiosità/perplessità che ho sempre avuto in passato. Ma ai tempi delle cassette, se un mio amico acquistava una cassetta, e poi mi faceva una copia e me la regalava, commetteva un illecito? Oppure, acquistavo una cassetta, ne facevo una copia (1 per tenerla in macchina ed una per ascoltarla a casa), si commetteva un reato?
Tornando al discorso, concordo con qualcuno che ha scritto che se proponessero dei film a noleggio a poco, tipo 0.50 per FHD e magari 1.5 per un streaming a 4k per esempio, la gente acquisterebbe di +. Ci sarebbero sempre persone che piuttosto di pagare 1 cent guarderebbero in streaming gratis. Il discorso del prezzo non giustifica il guardare illecitamente dei film/contenuti coperti da diritti, per carità, ma allo stesso tempo fare battaglie a botte di cause, blocchi e via dicendo alla fine serve a poco. Su apple play i film in noleggio costano un botto, idem per Chili tv, poche offerte, a volte qualcuno anche ad 1 euro, ma parliamo di film anni 60-70, c'è poca offerta in quel caso. Esce un film al cinema, non mi va di andare al cinema perchè c'e ressa, sale piene (alla faccia della crisi del settore) , devi acquistare online e paghi di +, o devi andare il solo lunedi alle 22 ecc.., e devo aspettare xx mesi per poter acquistare un film in DVD oppure noleggiarlo online (che spesso costa + di andare al cinema) ne tanto meno acquistarlo online, poi invece sui siti di streaming li trovi dopo poco, con video ed audio decenti. più che fare causa a 1000 persone, prima sarebbe da cambiare il sistema, una volta rifinito e fatto ad arte puoi iniziare a fare battaglie a destra e manca.
Faccio notare che il parere della Commissione Europea non è una sentenza ma equivale al parere che potrebbe avere il Governo in materia di pirateria.
La Commissione Europea ha poteri molto allargati ma non ha poteri giudiziari...almeno per ora...
La sentenza della Corte di giustizia Europea deve ancora arrivare...
e io aggiungo che sia che si tratti di Commissione Europea, sia che si tratti di Corte di Giustizia Europea, sempre di Uomini stiamo parlando.
e siccome l'argomento è davvero complesso, e probabilmente ci sono altre problematiche molto piu importanti al mondo, e il pensiero è diverso da persona a persona, credo che non si arriverà MAI ad una risposta che accontenterà TUTTI.
Qualcuno crede davvero che per uccidere una mosca devi usare una bomba H?Dipende da quanto rompe le balle la mosca. :mbe:
In ogni caso, domanda seria (da ignorante in amteria): quale è la differenza con quei 200 che si vedevano Sky e Mediaset via IPTV illegale, che si sono fatti sgamare (non so come, magari hanno ricaricato il "venditore" da una Postepay intestata a loro, non so), e che sono stati denunciati?
Lo streaming pirata si combatte educando i figli
Santiddio che mi tocca leggere.:D
"Babbo voglio sentire questa musica su YT..."
"Smettila di fare il barbone e piglia la carta, ti ripeto da sempre che non devi usare internet per usufruire di qualsivoglia proprietà intelletuale. Che maronne!"
Il babbo aggiunse, più tardi, che sia pure ora di mettere l'equo compenso anche nella bolletta del telefono in base alla velocità dell'utente.
50cent a mb?:sofico:
Abbiamo opinioni diametralmente opposte.
Piedone1113
05-10-2016, 16:19
Opere dell'ingegno, software e fine di lucro ante l. 248/2000: non sussiste il dolo specifico nel caso della predisposizione di un server ftp per lo scambio di programmi e altre opere protette
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Ca di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R. E. e F. C. in ordine ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge 633/41; b) di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge 633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il R. per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo d).
I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonché il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e successive modificazioni.
La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui api di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata, osservando che l’attività posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d’autore e che lo scambio del materiale informatico integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma.
Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di “scopi di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che le stesse si congiurano quale interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale; interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilità della fattispecie delittuose precedenti.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del R. ed il F. di persona, che la denunciando per violazione di legge.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge 248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.
Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.
Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.
Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul diritto d’autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dall’articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell’autore della violazione.
Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del R. non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1 lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.
Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41.
Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito ftp.
I ricorso sono fondati.
È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.
La questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.
In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore.
Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d’autore.
È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto” dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.
Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del rato.
Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo.
La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di operatività della norma penale nel suo riferimento all’elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.
Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.
Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’articolo 171 e ss. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino).
Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.
Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1 comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”.
Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti del server medesimo.
Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.
Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
NOTA: In relazione al medesimo caso, si segnala la sentenza, di condanna, di primo grado
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=49
Che è una porcata, e IMO pure incostituzionale, visto che condanna aprioristicamente qualcuno a pagare senza che sia stato accertato il dolo tramite processo concluso a tutti i livelli.
Quanto alla commissione europea, non ha legiferato. Dunque al momento la questione non si pone.
Infine non mi pare che in Italia l'uso personale sia tutelato a discapito del diritto d'autore. L'articolo di legge riportato da ambaradan è piuttosto chiaro, mentre la sentenza che hai riportato successivamente riguarda un processo in cui si presupponeva la costituzione di un'associazione a delinquere con annesso crimine di rilevanza penale (che è stato dimostrato poi non esserci).
Ti ho evidenziato quali sono gli articoli presi in carico: tutti sulla legge che tutela i diritti d'autore, la tua citata associazione a delinquere è un reato accessorio quando a commettere un determinato reato sono in più di uno in associazione, da solo non vuol dire nulla
Hai postato una sentenza basata sulle leggi del1941 e riferita a articoli diversi da quelli di cui parlavo io.. :rolleyes:
Ho postato una sentenza del 2006 della cassazione, e non del 1941, fosse stata poi una legge del 1491 (invece che del 1941) ma ancora valida (e quella legge è ancora valida e non abrogata) va comunque rispettata, e se leggi bene e per intero il testo della 174 (tutti gli articoli e non solo un comma) vedrai bene che sono subordinati al 171.
Anzi, il 174 ter è stato considerato in un paio di processi come depenalizzante dell'art 171 ter se si decide di non andare in ricorso e pagare ammenda (restando la CP immacolata), ma proprio su quest'articolo ci sono diverse recriminazioni in quanto potrebbe contraddire un art penale in interpretazioni di casi particolari.
Per questo motivo fin'ora nessun giudice è stato costretto a sentenziare su tale articolo in quanto i casi ricadono tutti nell'articolo 171 salvo che l'imputato non decide di ricorrere all'art 174 per accellerare l'iter e uscisersene pulito con una sanzione.
Ps la somma massima ascrivibile dall'articolo 174 ter è di poco superiore ai 3000€, ma in caso di inesegibilità della multa (per qualsiasi motivo) bisogna ricorrere all'art 171 (non secondo la mia opinione, ma quella dei giudici) rendendo di fatto tale articolo una sorta di accordo amichevole senza bisogno di andare in giudicato.
fraussantin
05-10-2016, 16:32
Santiddio che mi tocca leggere.:D
"Babbo voglio sentire questa musica su YT..."
"Smettila di fare il barbone e piglia la carta, ti ripeto da sempre che non devi usare internet per usufruire di qualsivoglia proprietà intelletuale. Che maronne!"
Il babbo aggiunse, più tardi, che sia pure ora di mettere l'equo compenso anche nella bolletta del telefono in base alla velocità dell'utente.
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Reallife
Babbo posso ascoltare la musica su YT?
Figlio mio , ma non ti rendi conto che è di bassa qualità.
Impara ad apprezzare il vero sound come me , e scaricati i torrent dei flac.
Piedone1113
05-10-2016, 16:32
Dipende da quanto rompe le balle la mosca. :mbe:
In ogni caso, domanda seria (da ignorante in amteria): quale è la differenza con quei 200 che si vedevano Sky e Mediaset via IPTV illegale, che si sono fatti sgamare (non so come, magari hanno ricaricato il "venditore" da una Postepay intestata a loro, non so), e che sono stati denunciati?
Se decripti i codici di protezione sky e premium non violi i diritti d'autore (magari guardavi una partita), ma stai usando un comportamento doloso verso i fornitori del servizio e quindi si applicano altri articoli di legge
cdimauro
05-10-2016, 18:31
Ti ho evidenziato quali sono gli articoli presi in carico: tutti sulla legge che tutela i diritti d'autore, la tua citata associazione a delinquere è un reato accessorio quando a commettere un determinato reato sono in più di uno in associazione, da solo non vuol dire nulla
Ho postato una sentenza del 2006 della cassazione, e non del 1941, fosse stata poi una legge del 1491 (invece che del 1941) ma ancora valida (e quella legge è ancora valida e non abrogata) va comunque rispettata, e se leggi bene e per intero il testo della 174 (tutti gli articoli e non solo un comma) vedrai bene che sono subordinati al 171.
Anzi, il 174 ter è stato considerato in un paio di processi come depenalizzante dell'art 171 ter se si decide di non andare in ricorso e pagare ammenda (restando la CP immacolata), ma proprio su quest'articolo ci sono diverse recriminazioni in quanto potrebbe contraddire un art penale in interpretazioni di casi particolari.
Per questo motivo fin'ora nessun giudice è stato costretto a sentenziare su tale articolo in quanto i casi ricadono tutti nell'articolo 171 salvo che l'imputato non decide di ricorrere all'art 174 per accellerare l'iter e uscisersene pulito con una sanzione.
Ps la somma massima ascrivibile dall'articolo 174 ter è di poco superiore ai 3000€, ma in caso di inesegibilità della multa (per qualsiasi motivo) bisogna ricorrere all'art 171 (non secondo la mia opinione, ma quella dei giudici) rendendo di fatto tale articolo una sorta di accordo amichevole senza bisogno di andare in giudicato.
Scusami, Antonio, ma se parli di multa allora rimaniamo nell'ambito del non lecito. Non penale, ma pur sempre non consentito dalla legge.
Piedone1113
05-10-2016, 19:43
Scusami, Antonio, ma se parli di multa allora rimaniamo nell'ambito del non lecito. Non penale, ma pur sempre non consentito dalla legge.
Hai ragione, il problema è che per adoperare l'art 174 (quello postato da ambaradan74 ) deve essere d'accordo chi commette l'illecito.
purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 -bis , 171 -ter , 171 -quater , 171 -quinquies , 171- septies e 171- octies
Basta che non paghi la multa, ti appelli ad essa per rientrare negli oltre 50 film scaricati ed essere accusato del reato ascritto all'art 171 ter, che in giudicato non verrai condannato se non hai condiviso il film e/o lucrato sopra.
Sono le storture di leggi raffazzonate invece che riscritte d'accapo.
sia ben chiaro, da parte mia, non reputo corretto nemmeno vedere lo streaming.
A riprova di quanto siano inadeguate le attuali leggi:
http://www.edilportale.com/news/2012/03/normativa/software-pirata-i-professionisti-possono-utilizzarli_26447_15.html che sembra una barzelletta (in questa mancono le fonti, ma ne avevo trovato un'altra con il num di sentenza sullo stesso tema).
Quando faranno una legge ragionata (su tutte le opere intellettuali e di ingegno, dove si spera che ci siano limitazioni sia per l'utente sia per i produttori-distributori) dove da un lato si tutelano i fruitori e dall'altro gli ideatori-promotori sarà sempre troppo tardi.
Una cosa che reputo altamente "illegale" per esempio è quella di rilasciare software (o hardware+ software) senza un supporto su patch di sicurezza garantito per un tot di tempo.
Non mi sta bene che un produttore di smartphone (un esempio sotto gli occhi di tutti) non rilasci più patch di sicurezza dopo 6 mesi dall'end of life di un prodotto, lasciando milioni di utenti con il fondo schiena a 90° a loro insaputa.
Non mi sembra affatto etico e corretto questo prendi i soldi e scappa.
Lasciamo perdere poi tutte le mostruosità che vedo in giro (99% di office piratato in aziende, autocad e simili idem, addirittura anche server con 2008 r2 senza licenza), ma l'unico modo per porre rimedio a ciò è dare un colpo di spugna e riscrivere tutte le leggi del settore (e non solo).
cdimauro
06-10-2016, 04:42
Hai ragione, il problema è che per adoperare l'art 174 (quello postato da ambaradan74 ) deve essere d'accordo chi commette l'illecito.
purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 -bis , 171 -ter , 171 -quater , 171 -quinquies , 171- septies e 171- octies
Basta che non paghi la multa, ti appelli ad essa per rientrare negli oltre 50 film scaricati ed essere accusato del reato ascritto all'art 171 ter, che in giudicato non verrai condannato se non hai condiviso il film e/o lucrato sopra.
OK, a questo punto è chiaro che serve una visione d'insieme, perché andare "a bocconi" non potrà fornire il reale stato del sistema su cui si fonda il diritto d'autore.
Sono le storture di leggi raffazzonate invece che riscritte d'accapo.
sia ben chiaro, da parte mia, non reputo corretto nemmeno vedere lo streaming.
A riprova di quanto siano inadeguate le attuali leggi:
http://www.edilportale.com/news/2012/03/normativa/software-pirata-i-professionisti-possono-utilizzarli_26447_15.html che sembra una barzelletta (in questa mancono le fonti, ma ne avevo trovato un'altra con il num di sentenza sullo stesso tema).
Agghiacciante. Non dico altro.
Quando faranno una legge ragionata (su tutte le opere intellettuali e di ingegno, dove si spera che ci siano limitazioni sia per l'utente sia per i produttori-distributori) dove da un lato si tutelano i fruitori e dall'altro gli ideatori-promotori sarà sempre troppo tardi.
Concordo sul concetto generale, ma nella pratica ho dubbi che si possa trovare una soluzione che armonizzi entrambe le cose.
Una cosa che reputo altamente "illegale" per esempio è quella di rilasciare software (o hardware+ software) senza un supporto su patch di sicurezza garantito per un tot di tempo.
Non mi sta bene che un produttore di smartphone (un esempio sotto gli occhi di tutti) non rilasci più patch di sicurezza dopo 6 mesi dall'end of life di un prodotto, lasciando milioni di utenti con il fondo schiena a 90° a loro insaputa.
Non mi sembra affatto etico e corretto questo prendi i soldi e scappa.
L'etica si scontra col profitto: rilasciare patch di sicurezza costa, e dunque l'azienda non vuole sostenere questi costi. Se fosse costretta, è fuor di dubbio che tali costi verrebbero necessariamente scaricati sugli utenti.
Lasciamo perdere poi tutte le mostruosità che vedo in giro (99% di office piratato in aziende, autocad e simili idem, addirittura anche server con 2008 r2 senza licenza), ma l'unico modo per porre rimedio a ciò è dare un colpo di spugna e riscrivere tutte le leggi del settore (e non solo).
Strano che ci siano ancora aziende che usano software licenziato. Con tutte le storture del caso (come le sentenze che hai riportato), comunque rischiano grosso.
Piedone1113
06-10-2016, 09:10
OK, a questo punto è chiaro che serve una visione d'insieme, perché andare "a bocconi" non potrà fornire il reale stato del sistema su cui si fonda il diritto d'autore.
Agghiacciante. Non dico altro.
Concordo sul concetto generale, ma nella pratica ho dubbi che si possa trovare una soluzione che armonizzi entrambe le cose.
L'etica si scontra col profitto: rilasciare patch di sicurezza costa, e dunque l'azienda non vuole sostenere questi costi. Se fosse costretta, è fuor di dubbio che tali costi verrebbero necessariamente scaricati sugli utenti.
Strano che ci siano ancora aziende che usano software licenziato. Con tutte le storture del caso (come le sentenze che hai riportato), comunque rischiano grosso.
A Natale uscirà un CD con musiche scritte da un'IA.
Saranno valide le leggi sul diretto d'autore?
Si assimileranno le IA ad un soggetto giuridico?
Avranno diritti e doveri, ed in caso di problemi con le IA chi ne risponderà dei danni, l'IA o il produttore?
Se il produttore cessa l'attività le IA ad esse riferite dovranno essere disattivate perchè non più coperte da responsabilità?
Gli algoritmi dei motori di ricerca verranno considerati legalmente IA e quindi i suoi risultati tutelati e vagliati, oppure no?
Sembra che non centri nulla, ma da una faccenda che riguarda il diritto d'autore (applicata ad una IA) siamo arrivati ai motori di ricerca, perchè per la legge non si può considerare un fatto in base al contesto senza precise indicazioni legali (che spesso sono generalizzate e soggette ad interpretazioni, e non solo nell'ordinamento italiano).
Urge una riforma completa delle leggi che regolano i diritti d'autore nel contesto più ampio delle nuove tecnologie (perchè domani per esempio il produttore x potrebbe richiedere danni all'emittente Y perchè ha mandato lo spot a metà di un dialogo facendo perdere all'opera la sua continuità).
In fondo le leggi sui diritti d'autore non sono fatte per avvantaggiare i produttori, ma per favore l'arte e gli artisti che vi si adoperano a tutto vantaggio dei popoli che avranno una maggiore diffusione di cultura.
In questo contesto bisognerebbe dividere i software dai prodotti artistici e fare leggi diverse atte a tutelare anche i programmatori e non solo.
cdimauro
09-10-2016, 16:25
E' chiaro che coi nuovi scenari serviranno anche delle modifiche all'attuale normativa. Un po' come le auto a guida autonoma, per le quali sono necessarie apposite modifiche alle attuali leggi.
ghostrider2
01-04-2017, 22:37
Se decripti i codici di protezione sky e premium non violi i diritti d'autore (magari guardavi una partita), ma stai usando un comportamento doloso verso i fornitori del servizio e quindi si applicano altri articoli di legge
In cifre quanto si rischia? Non sono più i 154 euro?
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