ADSL lenta? Ora basta!
ho installato questo programma facendo la relativa registrazione sul sito
ma non funziona ,
non vorrei che fosse una truffa o qualche trojano o spaywer
qualcuno di voi lo conosce o la gia usato ?
Certifica la tua connessione internet con un software e, se la connessione non rientra nei livelli del contratto sottoscritto, puoi chiedere di ristabilire i corretti valori o di recedere senza penali con un risparmio di 40/60 euro, importo solitamente richiesto per completare questo genere di operazione.
Il software per la certificazione si chiama NeMeSys (acronimo di Network Measurement System) ed è il primo di test istitutzionale europeo, pensato e certificato da un ente indipendente ed autonomo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Puntiamo il browser sul sito www.misurainternet.it ed una volta giunti sulla Home Page, clicchiamo sul link Download, registriamoci al form e subito dopo riceveremo una mail con il link per confermare la registrazione.
Torniamo sulla Home Page, accediamo all'area riservata utilizzando user e password della precedente registrazione, selezioniamo il sistema operativo installato nel PC e terminato il download avviamo l'installazione.
Per completare l'installazione dovremo inserire un codice a 32 caratteri che troviamo nella nostra area riservata.
Riavviamo il PC e lanciamo NeMeSys (per Vista e Win7 eseguire il programma come amministratore: cliccare sull'icona con il tasto destro e selezionare Esegui come amministratore)
(prima di eseguire il test, consiglio di chiudere tutti i programmi, anche quelli nella System tray)
Al termine del test, nell'area riservata del sito ( www.misurainternet.it ) potremo scaricare il report dettagliato in formato PDF.
Ora potrete verificare il vostro test con i parametri dichiarati dal provider e che trovate qui
www.misurainternet.it/offerte_ADSL.php
- Entro 30gg. dal completamento del test possiamo comunicare con lettera raccomandata al provider, l'anomalia riscontrata allegando la stampa in PDF.
- 30 giorni dopo la nostra A.R. Il provider è tenuto ad intervenire sulla linea per ripristinare l'ADSL
- Se, effettuando un ulteriore test, dovessimo riscontrare ulteriori anomalie, potremo inoltrare richiesta di recesso senza pagare penali.
Il Progetto Italiano per misurare e valutare la qualità della connessione Internet
Nel 2008 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con l’approvazione della Delibera n. 244/08/CSP ha avviato il progetto italiano di monitoraggio della qualità degli accessi ad internet da postazione fissa. Gli obiettivi che l’Autorità attraverso questo progetto intende perseguire sono due: effettuare misure certificate al fine di comparare la qualità delle prestazioni offerte da ogni operatore, relativamente ai profili/piani tariffari ADSL più venduti; mettere in condizione l’utente/consumatore attraverso uno specifico software gratuito di valutare autonomamente la qualità del proprio accesso ad Internet dalla propria postazione fissa.
Le misure delle prestazioni delle reti dei singoli operatori, rilevate dal progetto su tutto il territorio nazionale e pubblicate sui siti web di ciascun operatore, costituiscono i valori di riferimento su cui confrontare le diverse offerte presenti sul mercato.
Il software Ne.Me.Sys. (Network Measurement System) invece consente di verificare che i valori misurati sulla singola linea telefonica siano rispondenti a quelli dichiarati e promessi dagli operatori nell’offerta contrattuale da loro sottoscritta.
Nel caso in cui l’utente rilevi valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato, come strumento di tutela al fine proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti e ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, il recesso senza penali. Per saperne di più
http://www.agcom.it/default.aspx?message=v...&DocID=2717
https://www.misurainternet.it/offerte_adsl.php
Trasparenza dell'offerta INTERNET
I risultati delle misure effettuate con il programma Nemesys (evidenziati in blu nel documento pdf) possono essere confrontati con i valori indicati dal proprio operatore nella documentazione allegata all'offerta sottoscritta. Nella colonna "Confronta" troverai i link alle pagine di tutti gli operatori relative agli standard di qualità specifici, ovvero la "promessa" contrattuale relativa all'offerta sottoscritta. Le imprese si impegnano contrattualmente con il cliente a rispettare tali valori. Se i risultati ottenuti con Ne.Me.Sys. risultano peggiori rispetto a quelli indicati dall'operatore, nella colonna "Reclamo" sono evidenziate le modalità e i riferimenti per presentare, entro 30 giorni a partire dalla data di emissione del PDF con i risultati delle misure, il reclamo all'operatore chiedendo il ripristino degli standard di qualità contrattuali. É bene indicare nell’oggetto della comunicazione di reclamo la denominazione “Reclamo Misura Internet”, in modo da consentire una più facile identificazione al Servizio Clienti dell’operatore. Se entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo corredato dal PDF, l'operatore non ripristina i livelli di qualità del servizio garantiti, l'utente ha il diritto di recedere senza penali dal contratto sottoscritto per la sola parte relativa al servizio di accesso ad Internet. Dopo quindi aver verificato nuovamente con Ne.Me.Sys. che (passati i 30 giorni dal reclamo) l'operatore non ha rispettato gli obblighi contrattuali l'utente può inviare una raccomandata a.r. allegando copia del nuovo PDF con la comunicazione di recesso che decorrerà 30 giorni dopo la ricezione da parte dell'operatore. Nella colonna "Recesso" sono presenti gli indirizzi a cui inviare la raccomandata a.r. ATTENZIONE: Ogni successiva misura con Ne.Me.Sys. anche solo quella di verifica di un eventuale intervento ripristinatorio dell'operatore, può essere effettuata solo dopo 45 giorni dalla precedente, sia per consentire all'operatore il ripristino dei livelli di qualità sia per evitare di sovraccaricare eccessivamente il sistema.
La misura della qualità consiste nel calcolo della velocità di download ed upload nel trasferimento dati, e nel calcolo del ritardo di trasferimento per le connessioni Internet da postazione fissa. Le misure avvengono tramite il protocollo FTP (File Transfer Protocol) ed il protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) così come suggerito nella raccomandazione ETSI EG 202 057 v.1.1.1.1 tra due terminazioni di rete note: il NAP ( Neutral Access Point) e la locazione di misura.
In particolare nella fase sperimentale sono stati allestiti due NAP (Roma e Milano) come end-point per la misura, i NAP vengono puntati dalle sonde degli operatori coerentemente con quanto avviene alla loro clientela residenziale, es. se i clienti di un operatore del Veneto scambiano traffico Internet al NAP di Milano, le sonde di Wind del Veneto punteranno il MiX (Milan Internet eXchange). Si ricorda che la scelta del NAP come “bersaglio” delle misura è effettuata per consentire che i test di velocità e ritardo vengano svolti sulle reti (o sui segmenti di rete) di responsabilità degli operatori e solo su quelli.
Per ragioni di confrontabilità dei risultati, efficienza, economicità e controllo, la FUB, con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. Comunicazioni, ha utilizzato delle sedi pubbliche per l’istallazione dei punti di misura. Per le prime quattro regioni previste nella fase sperimentale (Veneto, Toscana, Sardegna e Puglia) sono stati allestiti presso gli Ispettorati Regionali di Mestre, Firenze, Cagliari e Bari. Oltre agli Ispettorati, altri punti di misura potranno essere posizionati presso i Co.Re.Com (Comitati Regionali per le Comunicazioni). Ogni operatore ha portato presso gli Ispettorati o presso il Co.Re.Com. le due connessioni ADSL/ADSL2+ rappresentative delle offerte più diffuse presso la clientela nel corso dell’anno 2009, in conformità a quanto previsto dalla Delibera n.244/08/CSP in riferimento ai due profili/piani tariffari ADSL più commercializzati.
Al fine di rendere le postazioni di misura utilizzate presso gli Ispettorati, quanto più simili alla tipologia media della postazione fissa utilizzata dall’utente medio di Internet in Italia, sono state effettuate opportune modifiche tecniche al fine di riprodurre le stesse condizioni relative sia alla distanza tra la centrale telefonica e la postazione, sia all’attenuazione fisica sulla linea.
É noto infatti che la velocità di trasferimento dei dati della linea dipende sia dalla lunghezza del rame (distanza dalla centrale) e sia dalla degradazione del segnale dovuta alla qualità dello stesso.
Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare l'ubicazione degli Ispettorati Regionali e la relativa raccolta di materiale fotografico relativo alla ubicazione delle sonde di misura.
Il progetto "Misura Internet"
Il progetto pubblico “Misura Internet” realizzato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in collaborazione con la Fondazione “Ugo Bordoni” e il supporto dell’ Istituto Superiore delle Comunicazioni, dà la possibilità agli utenti di verificare la qualità reale del loro accesso a Internet da postazione fissa anche grazie a un software ufficiale riconosciuto da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche e scaricabile gratuitamente da questo sito. Sono escluse dalle verifiche le connessioni ad Internet tramite rete mobile (con l'uso del telefonino o dell'apposita PenDrive USB). Per la verifica di questo tipo di connessioni è in corso un apposito Progetto.
Il progetto nasce dalla Delibera n. 244/08/CSP di AGCOM in tema di “Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa”, con la quale si richiede agli Internet Service Provider di fornire una serie di informazioni e di garanzie agli utenti; tra queste vi è quella di dichiarare pubblicamente la banda minima in download su cui ci si impegna contrattualmente. Si tratta del primo caso in Europa, in cui un software, certificato e con valore probatorio, viene messo a disposizione degli utenti .
I valori delle rilevazioni ottenute possono essere utilizzate come elemento probatorio nei casi in cui l’utente voglia esercitare il diritto di recesso, rispetto a promesse contrattuali di velocità di accesso ad Internet non mantenute dall‘operatore (vedere procedura a fine pagina). Su questo sito, appositamente progettato, sono disponibili tutte le informazioni tecniche e legali necessarie per orientarsi, conoscere il significato degli indicatori utilizzati, confrontare le prestazioni relative alle varie offerte di accesso ad Internet proposte dagli Internet Service Provider e, grazie a “Supermoney.eu” unico sito di comparazione tariffaria accreditato da AGCOM, scegliere il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze di consumo confrontando direttamente i prezzi di tutte le offerte ADSL.
Come funziona "Misura Internet"?
Sono due gli strumenti utili al il consumatore per monitorare lo stato della propria linea: i valori di riferimento comunicati all’utente dall’operatore, riportati nelle condizioni contrattuali, e il software, Ne.Me.Sys. (acronimo di Network Measurement System), da utilizzare per la misura e la verifica dei valori della propria linea ADSL e confrontarli con quanto dichiarato dell’operatore.
Ciò che rende unico il progetto AGCOM è la possibilità di valutare direttamente le prestazioni di ciascun operatore nell’erogazione del servizio ADSL al singolo cliente; non si tratta infatti di misurare le generiche prestazioni di Internet, condizionate da molti fattori, come fanno ad esempio tutti gli altri software disponibili on-line, ma di fare una misura personalizzata e relativa solo al proprio operatore. Ciò che rende possibile misurare le prestazioni della sola tratta di responsabilità dell’operatore è la locazione fisica dei server di misura utilizzati dal progetto. I server del progetto AGCOM infatti, sono posizionati nei NAP, acronimo di Neutral Access Point, cioè nei punti fisici di interscambio tra le reti dei vari operatori. La particolare posizione di questi apparati assicura, che lo scambio dei dati, vero oggetto della misura, transiti esclusivamente attraverso la rete di responsabilità dell’operatore e non su altre reti. La misura si basa su uno scambio di pacchetti tra un client, costituito dal vostro pc, ed un server posizionato nel NAP più prossimo. Sulla base di questa trasmissione vengono misurati gli indicatori stabiliti. Ciascun utente punterà il server di misura in corrispondenza del proprio NAP. La locazione dei punti di misura basata su questi criteri, assieme ad una serie di garanzie sullo svolgimento dei test, rende la misura certificata.
Le misure con Ne.Me.Sys. possono essere eseguite autonomamente dall’Utente registrandosi su questo sito, scaricando e installando il software. Se la misura rileva valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato per proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti. Ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, una seconda misura sempre effettuata con Ne.Me.Sys. e che confermi valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, può essere utilizzata come strumento di recesso senza penali.
Ogni sessione di misura dura un minimo di 24 ore (massimo 3 giorni) durante le quali si dovrà mantenere il PC su cui è stato installato il software di misura sempre acceso, limitare l’uso di ogni genere di applicativi, tenere collegato il PC al modem tramite cavo ethernet, tenere spento il collegamento Wi-Fi tra PC e modem, tenere spenti altri PC, nonchè IPTV e VoIP (se presenti).
http://www.comunicazioni.it/
Il software Ne.Me.Sys. è disponibile per tutti i principali sistemi operativi ed è scaricabile dall'Area Privata del singolo utente.
Per poter quindi procedere al download occorre:
1. Registrarsi al sito inserendo i propri dati nell'apposito form
2. Attivare la registrazione cliccando sull'apposito link riportato nella mail di conferma registrazione
3. Accedere all'Area Privata effettuando il login tramite i codici di accesso forniti nella mail che avete ricevuto
4. Scegliere il sistema operativo e procedere al download. Nella parte inferiore della vostra Area Privata troverete una stringa alfanumerica di 31 caratteri; si tratta del codice licenza che verrà richiesto in fase di installazione per portare a termine la procedura
5. In caso di problemi consultare il Tutorial on line
https://www.misurainternet.it/registration_form.php
https://www.misurainternet.it/login_form.php
https://www.misurainternet.it/nemesys_intro.php
http://code.google.com/p/nemesys-qos/
DELIBERA N. 244/08/CSP
Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione
fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP (testo integrato con le modifiche approvate con
la delibera n. 400/10/CONS di seguito evidenziate in carattere sottolineato)
L’AUTORITÁ
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 novembre 2008;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, recante: "Codice delle comunicazioni
elettroniche" (di seguito "Codice") e, in particolare, l’art. 72 concernente la “qualità del servizio”,
oltre agli artt. 70, 83, 98;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (di seguito "Codice del consumo");
VISTA la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: "Approvazione della
direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
VISTA la propria delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante: "Approvazione della
direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 luglio 2006, n. 173;
VISTA la norma ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 di ottobre 2005 concernente “User related QoS
parameter definitions and measurements; Part 4: Internet access”
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità approvato
con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5
novembre 2003, n. 259, e successive modificazioni;
CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 131/06/CSP, art. 5, è stato costituito un tavolo
tecnico in data 7 novembre 2006 per poter effettuare i necessari approfondimenti al fine di:
· definire i punti e le modalità di misura degli indicatori relativi allo scenario della
chiamata;
· aggiornare la tabella delle prestazioni fornite con l’offerta di base;
· dare risposta alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori relativamente
alla possibilità per l’utente finale di verificare la banda minima a sua disposizione per il
servizio di accesso a Internet;
CONSIDERATO che il tavolo tecnico suddetto ha pertanto sviluppato una proposta, in
attuazione del medesimo articolo 5, per:
· integrare le modalità di misurazione di alcuni tra gli indicatori di cui alla delibera n.
131/06/CSP, e specificamente, gli indicatori relativi agli allegati 6, 7, 8 e 9 (si tratta in
sintesi degli indicatori dello scenario della chiamata relativi rispettivamente a
“indisponibilità del servizio di accesso in dial-up”, “velocità di trasmissione dati”; “tasso di
insuccesso nella trasmissione dati” e “ritardo di trasmissione dati in una singola direzione”)
ed alle informazioni contenute nell’allegato 10;
· individuare un soggetto indipendente cui affidare l’esecuzione delle misure;
· definire le modalità per eseguire misure certificate a uso dell’utente finale per
controllare la banda minima ed individuare un software comune gratuito utilizzabile dagli
abbonati e dagli utenti per verificare la qualità del proprio accesso a Internet da postazione
fissa;
CONSIDERATO che alle attività del tavolo tecnico hanno aderito e partecipato Associazioni dei
consumatori di cui all’art. 137 del "Codice del consumo", e in particolare Adiconsum e Lega
Consumatori, le società AIIP, Mix, BT Italia, Eutelia, Fastweb, Anti Digital Divide, Namex, Tele2,
Telecom Italia, Teleunit, TILAB, Tiscali, Vodafone Omnitel, Voipex, Welcome Italia, Wind
Telecomunicazioni, nonché l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie
dell’Informazione (nel seguito Istituto Superiore) dell’ex Ministero delle Comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni ed hanno collaborato i Professori Marco Listanti e Andrea Baiocchi del
Dipartimento Infocom dell’Università di Roma “La Sapienza”;
CONSIDERATO che nell’ambito del suddetto tavolo è stato costituito un sottogruppo,
coordinato dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione dell’ex
Ministero delle Comunicazioni, e che tale sottogruppo, sulla base dello scenario di riferimento
delineato in sede di tavolo tecnico, ha approfondito le modalità di misura ed ha redatto un
dettagliato rapporto finale;
CONSIDERATO che, anche sulla base del suddetto rapporto finale, il tavolo tecnico ha
formulato le seguenti osservazioni e proposte:
a) il sistema di misura per gli indicatori di cui agli allegati 7, 8 e 9 (relativi
rispettivamente a “velocità di trasmissione dati”; “tasso di insuccesso nella trasmissione
dati” e “ritardo di trasmissione dati in una singola direzione”) della delibera n. 131/06/CSP è
basato su un’architettura costituita da server e da client, in cui i primi, posizionati in punti
significativi ai fini dell’interconnessione tra le reti, hanno la funzione di rispondere alle
richieste di comunicazione avanzate dai sistemi client, dislocati sul territorio nazionale;
b) in ragione della descritta funzione dei server, i medesimi dovrebbero essere
posizionati presso i NAP (Neutral Access Point) e, in particolare almeno inizialmente presso
il NAMEX e il MIX, rispettivamente di Roma e Milano, mentre i sistemi client dovrebbero
essere posizionati sul territorio al fine di misurare la qualità nella specifica area in cui sono
posizionati;
c) gli operatori hanno ritenuto necessario introdurre un “periodo iniziale di avvio
dell’intero approccio proposto” (sistemi di misura e procedure connesse) avente durata non
inferiore ad un anno e hanno concordato che tale periodo iniziale possa partire dopo non
meno di 4 mesi dall’avvenuta entrata in vigore della delibera e dall’avvenuta certificazione,
a cura dell’Istituto Superiore, che gli strumenti e la metodologia di misura siano conformi
alla delibera e alla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21 10);
d) il sottogruppo ha proposto di suddividere il periodo iniziale di avvio da un punto di
vista di localizzazione dei client in due fasi:
· in una prima fase, della durata di 4 mesi, i client dovrebbero essere
posizionati in poche sedi significative, ossia in 3 o 4 città scelte in regioni diverse di
medie dimensioni, quali Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna;
· in una seconda fase, il numero di client dovrebbe progressivamente
aumentare, al fine di assicurare, a regime, il perseguimento dell’obiettivo minimo di
effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna regione, e dell’obiettivo
massimo di effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna provincia;
e) dovrebbe essere introdotto un ulteriore indicatore di qualità denominato “tasso di
perdita dei pacchetti”, che potrebbe in futuro sostituire l’indicatore “tasso di insuccesso nella
trasmissione dati” a seguito dell’analisi dei risultati delle prime misure;
f) l’analisi svolta ha evidenziato che vi sono due modelli concettuali di misura, che si
differenziano in base al fatto che il controllo sull’esecuzione delle misure risieda nei server
ovvero nei client (il primo modello è denominato sistema “server oriented”; il secondo
sistema è denominato “client oriented”);
g) la gestione del sistema “server oriented” ha come conseguenza diretta la
pianificazione e l’effettuazione delle misure svolte con i sistemi client afferenti a tale
sistema;
h) è stato proposto di utilizzare un solo modello “server oriented” che può convivere
con eventuali sistemi “client oriented”;
i) il server del sistema “client oriented” deve essere definito a seguito di procedimento
condotto dall’Istituto Superiore, in cui gli operatori provvedono a definire le caratteristiche
di funzionamento di tale server;
RITENUTO che tra i due sistemi risulta opportuno prevedere, come sistema obbligatorio di base,
il “sistema server oriented”, in quanto solo quest’ultimo consente: di ottimizzare l’uso delle risorse
associate al lato server; di evitare quelle congestioni del server che possono, per contro, verificarsi
nel sistema client oriented (in particolare, in assenza di una puntuale pianificazione delle misure); di
ottenere, quindi, risultati più rappresentativi dell’effettiva prestazione della rete d’accesso, senza
peraltro escludere la possibilità per gli operatori di utilizzare sistemi client oriented
successivamente alla loro certificazione;
RITENUTO pertanto che, in accoglimento delle proposte formulate dal tavolo tecnico, il
modello di misura principale da adottare è il sistema server oriented, e che tuttavia, in alternativa, il
singolo operatore possa scegliere di utilizzare un sistema client oriented, solo dopo che sono stati
effettuati i seguenti passi:
i) la definizione da parte degli operatori interessati di un server comune da utilizzare per i
sistemi client oriented;
ii) l’effettiva disponibilità presso i NAP di tale tipologia di server, che è quindi gestito
dal soggetto indipendente;
iii) la certificazione dei singoli sistemi client oriented, utilizzanti come server, quello
comunemente definito, rispetto a quanto specificato nel presente provvedimento, basato
sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21 10);
RITENUTO inoltre che, per gli operatori che utilizzano sistemi client oriented permangono gli
stessi obblighi vigenti per coloro che utilizzano sistemi server oriented ed in particolare sono tenuti
al rispetto delle tempistiche per lo svolgimento delle misure anche nel periodo iniziale;
RITENUTO di disciplinare il posizionamento dei server, dei client e l’organizzazione delle
effettuazione delle misure sulla base delle considerazioni e secondo i criteri che seguono:
Posizionamento dei server
I punti fisici in cui collocare i server del sistema di misura debbono essere tali da: 1) permettere
il raggiungimento di un sufficiente livello di significatività, per l’utente, della misura; 2) permettere
la misura della qualità dell’accesso ad Internet; 3) garantire la neutralità rispetto ai diversi operatori
di accesso. Tali misure sono giustificate in ragione del fatto che i Neutral Access Point (NAP)
rappresentano punti di interconnessione in cui confluisce un significativo traffico Internet; che le
misure effettuate presso i NAP sono significative delle prestazioni realmente osservate dai clienti.
In particolare, infatti, laddove gli operatori hanno individuato la necessità di utilizzare
interconnessioni dirette tra di loro tramite fasci di scambio dati dedicati è presumibile che si
abbiano prestazioni migliori di quelle raggiunte con la connessione tramite i NAP;
Si è registrata la disponibilità dei NAP NAMEX di Roma e MIX di Milano a permettere la
collocazione di server di misura presso tali strutture, come risulta dai verbali delle riunioni
rispettivamente del 19 dicembre 2006 e 14 febbraio 2007.
Infine, il posizionamento dei server di misura presso i NAP nazionali costituisce una prima
soluzione con caratteristiche di economicità e garanzia di comparabilità dei risultati.
Posizionamento dei client
La scelta dei punti fisici in cui collocare i client del sistema di misura, nonché la scelta del loro
numero deve essere tale da contemperare le opposte esigenze di avere, da un lato, un’area
corrispondente ad un singolo client di dimensioni non troppo grandi, in modo che le misure
effettuate con un singolo client siano rappresentative delle prestazioni effettivamente percepite dalle
utenze ricadenti nella specifica area geografica; e, dall’altro, di far sì che l’area sottesa ad un
singolo client non sia di dimensioni eccessivamente ridotte, ciò che rileva al fine di circoscrivere il
numero di punti di misura necessari, con conseguente contenimento dei costi delle misure.
Al fine di mettere a punto il sistema di misurazione, è ritenuto necessario prevedere un periodo
iniziale di sviluppo del sistema di misurazione da suddividere in due fasi :
· la prima fase, della durata di 4 mesi, nella quale le misure sono effettuate in 3 o 4
città scelte in regioni diverse di media dimensioni, quali Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna;
· la seconda fase, della durata di un anno, nella quale il numero di client dovrebbe
progressivamente aumentare, assicurando, a regime, il perseguimento dell’obiettivo minimo
di effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna regione.
È necessario altresì verificare con lo svolgimento delle misure che le stesse siano corrispondenti
alla qualità effettivamente offerta nella zona di interesse, nonché prevedere, qualora necessario ai
fini della significatività della misura, un maggior numero di punti di misura, in particolare laddove
potrebbero essere presenti differenze significative all’interno della stessa zona, quali potrebbero ad
esempio verificarsi nelle grandi città.
Organizzazione delle misure
Distribuzione temporale
La distribuzione temporale delle misure ha lo scopo di rappresentare correttamente le
oscillazioni del traffico reale presente sulla rete di accesso di un operatore. In generale, le misure
possono essere distribuite nella giornata secondo le seguenti modalità:
· misure per fascia oraria (mattino, pomeriggio, sera, notte)
· misure a cadenza oraria predefinita (es.: 2 cicli di prove di misura all’ora)
È necessario prevedere un periodo iniziale – ulteriore rispetto alla fase di quattro mesi
contemplata nel paragrafo precedente - nel corso del quale si provvede a determinare le modalità di
distribuzione delle misure nella giornata e, in particolare, a individuare sia le fasce di picco di
traffico, sia le fasce orarie in cui si raggiungono le migliori prestazioni di qualità;
Periodo iniziale
Per le misure di cui agli allegati da 2 a 5 del presente provvedimento si reputa congruo fissare in
un anno la durata della seconda fase del periodo iniziale sia per la determinazione delle migliori
modalità di distribuzione delle misure nella giornata sia per la progressiva diffusione dei client sul
territorio.
L’inizio della seconda fase del periodo iniziale coincide con la scadenza del termine di quattro
mesi previsto per la prima fase del periodo iniziale nell’ambito del quale gli operatori effettuano il
posizionamento dei client e le relative misure in almeno 4 città scelte in regioni diverse di medie
dimensioni.
Effettuazione delle misure
Ai fini della garanzia del corretto svolgimento delle campagne di misurazione e della
ottimizzazione delle risorse condivise si reputa necessaria la presenza di un soggetto indipendente
dagli operatori che gestisca i server dei sistemi di misura e gestisca le attività di misurazione, tra cui
quella di definizione dei tempi in cui effettuare le misure.
Nella relazione finale prodotta dal suddetto sottogruppo si riporta che l’Istituto Superiore è in
possesso di un sistema server oriented; che il sottogruppo unanimemente riconosce che è necessaria
la presenza di un organismo super partes il quale garantisca la supervisione del corretto
svolgimento delle operazioni di misura; che questo ruolo è svolto dall’Istituto Superiore. Inoltre, il
sottogruppo è favorevole affinché l’Istituto Superiore assuma i distinti ruoli di seguito elencati,
ferma restando la gestione dei risultati da parte degli operatori relativamente ai propri dati, nonché a
carico dei medesimi l’obbligo di fornire i resoconti all’Autorità secondo quanto sancito dalla
delibera n. 131/06/CSP dell’Autorità:
· gestore dei due server di misura presso i NAP, uno dedicato ai sistemi di tipo “client
oriented”, l’altro dedicato ai sistemi di tipo “server oriented”, con la necessaria specificazione
che i sistemi di misura utilizzati sono precedentemente certificati;
· gestore della programmazione temporale delle misure effettuate con i diversi sistemi
certificati rispetto a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI
EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21 10);
· gestione dei server dedicati, cui tutti i dati disaggregati delle singole misurazioni dovranno
pervenire allo scopo di permettere un controllo statistico al fine dell’ottimizzazione dei processi
di misura;
· ente certificatore: verifica che i sistemi di misura, gli strumenti e la metodologia di misura
siano conformi a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI
EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21 10);
· esecutore delle misure per gli operatori che si avvarranno del sistema di misura di tipo
“server oriented” dell’Istituto Superiore;
· fornitore e gestore di un sistema di misura della qualità del servizio ad uso dei singoli utenti
finali che ne faranno richiesta.
La configurazione dei sistemi client per la verifica della qualità del servizio di accesso a internet
da postazione fissa per gli indicatori relativi agli allegati 7, 8 e 9 della Direttiva 131/06/CSP è
riportata nella relazione finale del sottogruppo tecnico.
L’Autorità ritiene che i ruoli di cui sopra, tra cui quello di pianificazione e di effettuazione delle
misure svolte ai fini della determinazione dei risultati statistici nonché il ruolo di fornitore e gestore
di un sistema di misura della qualità del servizio ad uso dell’utente finale possono essere svolti
dall’Istituto Superiore, in quanto soggetto istituzionale indipendente dagli operatori, idoneo a
garantire la necessaria competenza e indipendenza per l’attività di gestione delle misure. L’Istituto
Superiore ha, peraltro, comunicato la disponibilità a svolgere le suddette funzioni di gestione e che
già dispone di un sistema “server oriented”. Ciononostante, l’Autorità ai fini della definitiva
attribuzione dei compiti di pianificazione e di effettuazione delle misure svolte ai fini della
determinazione dei risultati statistici, nonché del ruolo di fornitore e gestore di un sistema di misura
della qualità del servizio ad uso dall’utente finale all’Istituto Superiore o altro soggetto indipendente
dagli operatori, ritiene sia comunque necessario l’avvio di specifiche procedure, per cui si invitano i
soggetti interessati a manifestare il proprio interesse.
Nelle more della conclusione del citato provvedimento, gli operatori interessati avviano le
attività di definizione e predisposizione dei sistemi “client oriented” con il monitoraggio di tale
attività da parte della Direzione Tutela dei Consumatori.
È necessario, infine, prevedere che gli operatori - con almeno due mesi di anticipo rispetto alla
fine dell’anno solare - forniscano al soggetto indipendente le informazioni necessarie al fine di
gestire l’effettuazione delle misure da svolgere l’anno solare successivo. Si ritiene necessario altresì
che tali informazioni siano inviate anche all’Autorità per le attività di competenza.
Indicatore relativo all’indisponibilità del servizio di accesso in dial-up
Relativamente all’indicatore di indisponibilità del servizio di accesso in dial-up, di cui
all’allegato 6 della delibera n. 131/06/CSP, il tavolo non ha raggiunto un unanime avviso e, in
particolare, sono emerse le seguenti posizioni:
· al fine di ridurre al minimo gli impatti tecnico-economici, alcuni operatori chiedono
che l’indicatore di indisponibilità del servizio di accesso in dial-up sia reso opzionale e,
comunque, soggetto a modalità di misura di tipo qualitativo;
· per quanto riguarda le eventuali modalità di misura, alcuni operatori ritengono che
l’indicatore in parola, definito come “rapporto tra il tempo in cui nessun modem è
disponibile ad accettare chiamate in dial-up rispetto al periodo di osservazione”, non risulta
essere di calcolo immediato e presenta significative complessità; ragion per cui essi
suggeriscono di utilizzare la seguente definizione alternativa: “il rapporto tra le chiamate
destinate a numerazioni in decade 7 non andate a buon fine ed il numero di chiamate totali
destinate a tali numerazioni”, prevedendo, eventualmente, che l’operatore possa scegliere
liberamente quale delle due definizioni applicare per effettuare le misure. Infine, tali
operatori ritengono che la misura debba essere limitata alle sole offerte a consumo.
· Al contrario, altri operatori ritengono che la misura debba essere limitata alle sole
offerte di servizio di accesso in abbonamento e che ciò trovi fondamento in tutto quanto
analogamente suggerito dal tavolo per le misure relative alla larga banda; che la misura
debba essere unica, altrimenti non si potrebbero confrontare i risultati ottenuti dagli
operatori che hanno adottato definizioni diverse tra di loro, evidenziandosi altresì che la
misura basata sulla proposta di definizione alternativa non è realizzabile dagli operatori che
usufruiscono dei servizi di raccolta di Telecom Italia.
· Dal tavolo è emerso che per la misura quale definita dall’Autorità nella delibera n.
131/06/CSP, il tempo in cui nessun modem è disponibile può essere misurato stabilendo o
un prefissato tempo di polling o analizzando il file di log al RAS (Remote Access Server),
tenendo conto dei modem effettivamente utilizzabili dagli utenti.
· Nel tavolo, inoltre, è stato evidenziato che, nel caso di utilizzo della tecnica di
polling, l’intervallo di tempo utilizzato ha influenza sulla precisione del risultato, ed è quindi
opportuno specificare tale intervallo onde consentire la confrontabilità dei risultati ottenuti
dai diversi operatori.
· Inoltre, tutti gli operatori richiedono di limitare la misura alle aree di digital divide,
ovvero alle aree in cui non è offerto un servizio di accesso a larga banda in ADSL.
· Infine, Adiconsum ha evidenziato l’importanza di tale indicatore per la clientela, e ha
concordato sulla proposta di misurare la qualità limitatamente alle offerte in abbonamento e
nelle zone in cui non sia offerto il servizio ADSL, ricordando che esistono ampie zone del
territorio italiano in cui tale tecnologia è assente.
Al riguardo l’Autorità ritiene di dover confermare la definizione di indisponibilità del servizio di
accesso in dial-up fornito con la delibera n. 131/06/CSP, al fine di consentire a tutti gli operatori di
effettuare anche autonomamente le misure; di limitare la misura ai servizi offerti nelle zone in cui
non siano presenti offerte ADSL e di prevedere report separati per le offerte in abbonamento e per
le offerte a consumo. L’Autorità reputa, inoltre che la misura debba essere effettuata
prioritariamente analizzando il file di log dei RAS (Remote Access Server), tenendo in debita
considerazione i modem che siano effettivamente utilizzabili dalla clientela, e, nel caso di
impossibilità tecnica, effettuando un polling ogni minuto e utilizzando un numero minimo di
campioni tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e
media) non superiore al 10%, con un intervallo di confidenza del 95%. Si reputa, infine, necessario
effettuare le misure sia come valore medio nelle 24 ore sia nell’ora di punta della giornata.
Trasparenza dell’informazione
L’Autorità conferma quanto previsto dalla delibera n. 131/06/CSP, art. 5, comma 3. In
particolare, si ritiene che per ciascuna offerta debba rendere noti gli indicatori specifici di cui all’art.
3, comma 1, lettera a), come modificati dal presente provvedimento.
L’Autorità ritiene, altresì, che ai fini della completa e trasparente informazione all’utenza
riguardo al servizio offerto nelle informazioni e nella pubblicità con qualunque mezzo diffuse,
debba essere fornita la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la
banda minima in downloading di cui all’allegato 2, quale risultante dall’ultimo rapporto semestrale
pubblicato relativo alla media per offerta, oltre che le indicazioni di dove reperire maggiori
informazioni a riguardo.
A tal riguardo, sino alla pubblicazione del primo rapporto semestrale che include la predetta
banda minima misurata, si ritiene che debba essere pubblicata la banda minima che l’operatore si
pone come obiettivo annuale ai sensi delle disposizioni vigenti (delibere n. 179/03/CSP, n.
136/06/CSP oltre alla presente delibera).
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “direttiva 131/06/CSP”: la direttiva di cui alla delibera 131/06/CSP in materia di
qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249;
b) “operatore”: un’impresa, autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione o
una risorsa correlata, che fornisce il servizio di accesso ad Internet da postazione fissa;
c) “offerta di base”: offerta caratterizzata da specifici valori di banda in upload e
download non corredata da eventuali opzioni;
d) “offerte in abbonamento”: offerta per un determinato servizio che prevede il
pagamento di un canone per un prefissato periodo temporale;
e) “NAP: Neutral Acces Point”, punti neutrali di interconnessione. E’ l’infrastruttura
fisica neutrale attraverso la quale i vari ISP si scambiano, fra loro, traffico Internet;
f) “localizzazione dei punti di misura”: la localizzazione, all’interno della rete di
accesso gestita da un determinato operatore, dei punti fisici in cui devono essere
collocati i client del sistema di misura;
g) “profilo”: configurazione del servizio offerto caratterizzata da specifici valori di
banda in download e in upload eventualmente corredata da specifiche opzioni; ad
esempio offerta con 2 Mbit/s in download e 256 kbit/in upload senza banda garantita;
h) “client”: sistema che esegue le misure di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 e che può essere
sotto il controllo del server di misura;
i) “server di misura”: server che permettono l’esecuzione delle misure rispondendo
alle richieste di comunicazione dei client secondo quanto stabilito negli allegati 2, 3, 4 e
5 e che può gestire le attività svolte dai client;
j) “periodo iniziale”: periodo, suddiviso in due fasi, in cui si effettuano (prima fase) le
misure utilizzando un limitato numero di client per operatore e (seconda fase) la
progressiva diffusione dei client sul territorio nazionale e l’affinamento dei sistemi di
misura, secondo quanto sancito dalla presente delibera;
k) “soggetto indipendente”: soggetto indipendente dagli operatori di comunicazioni
elettroniche che su incarico dell’Autorità gestisce l’effettuazione delle misure e fornisce
il servizio di valutazione della qualità dell’accesso a Internet da postazione fissa agli
utenti finali che ne facciano richiesta.
l) “DSLAM”: acronimo di Digital Subscriber Line Multiplexer ovvero l’apparato di
multiplazione dell’operatore che consente la trasmissione dati in tecnica ADSL su
doppino in rame lato utente;
m) “idoneità fisica di una linea ADSL”: indicatore specifico che misura l’idoneità di una
particolare linea fisica in rame, gestita con tecnologie ADSL/ADSL2+ (segmento di rete
tra ADSL e DSLAM), a sostenere la velocità massima relativa al profilo contrattuale in
essere tra l’utente e l’operatore per il collegamento ADSL oggetto della misura. Le
modalità di misura di questo indicatore sono stabilite, previa consultazione del tavolo
tecnico convocato ai sensi dell’art. 3, comma 2, della delibera n. 188/09/CSP e del
tavolo permanente con le associazioni dei consumatori di cui alla delibera
662/06/CONS, con determina della Direzione tutela dei consumatori pubblicata sul sito
web dell’Autorità e sul sito www.misurainternet.it ;
n) “ULL”: acronimo di “unbundling of the local loop” ossia il servizio che consente agli
operatori alternativi l’utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell’operatore
notificato, nonché i relativi servizi accessori e sostitutivi;
o) “bitstream”: servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore di accesso
della rete telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un
utente finale ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider che
vuole offrire i servizi di accesso a banda larga all’utente finale.
2. Si applicano, altresì, le definizioni di cui alla direttiva 131/06/CSP.
Art. 2
(Oggetto)
1. Con riferimento alla qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa per
gli utenti finali, la presente delibera:
a) abroga gli allegati 6, 7, 8 e 9 della direttiva 131/06/CSP sostituendoli con gli
allegati da 1 a 5 al presente provvedimento, così come precisato all’articolo 3,
comma 1;
b) abroga l’allegato 10 alla Direttiva 131/06/CSP, sostituendolo con l’allegato 6 al
presente provvedimento.
2. La presente delibera definisce altresì le modalità di esecuzione delle misure a uso
dell’utente finale per verificare la qualità offerta utilizzando gli indicatori di cui agli
allegati da 2 a 5 della presente delibera.
Art. 3
(Indicatori di qualità)
1. Gli indicatori di qualità e le modalità di effettuazione delle misure ai fini della
determinazione dei valori statistici di cui agli allegati 6, 7, 8 e 9 della Direttiva
131/06/CSP sono sostituiti rispettivamente dagli indicatori riportati negli allegati 1, 2, 3,
4 alla presente delibera. E’altresì aggiunto il nuovo indicatore di cui all’allegato 5 alla
presente delibera.
2. Con riferimento agli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5, sono oggetto di misura
almeno due profili con banda nominale superiore a 128Kbit/s. Le denominazioni delle
offerte individuate e le relative bande nominali in download e upload sono comunicate
dall’operatore al soggetto indipendente e all’Autorità, in prima applicazione, entro il
mese di novembre di ogni anno e sono quelle corrispondenti alle offerte più diffuse,
ossia quelle maggiormente commercializzate in abbonamento nei 12 mesi precedenti la
comunicazione,fino al mese di ottobre incluso.
3. Ai fini del computo della diffusione delle offerte di cui al comma 2, debbono essere
considerate tutte le tecnologie trasmissive effettivamente adottate per la realizzazione
del servizio nonché tutte le modalità di erogazione del servizio stesso, incluse quelle che
prevedono l’utilizzo di risorse di rete di proprietà dell’operatore e quelle che richiedono
il ricorso a servizi di rete di altri operatori.
4. Con riferimento agli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5 il client è configurato, per
ciascun profilo, nelle medesime modalità con le quali, per default, viene offerto il
servizio di accesso ad Internet al cliente. In assenza di un default si considera la
configurazione più utilizzata per lo specifico profilo. A tale scopo, l’ operatore dichiara
nella comunicazione di cui al comma 2 la configurazione adottata per ciascun profilo e,
in particolare, nel caso di uso della tecnologia ADSL, se la trasmissione avviene in Fast
Path o Interleaved Path.
Art. 4
(Pianificazione delle misure)
1. La pianificazione delle misure effettuate di concerto con gli operatori, necessarie ai
fini della valutazione degli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5, è svolta dal soggetto
indipendente individuato a seguito di quanto disposto dal successivo art. 9.
2. Il soggetto indipendente pianifica le misure in modo tale che vengano rispettati i
vincoli prestazionali dei server di misura, di cui all’art. 6, comma 4, inoltre effettua un
monitoraggio sull’uso effettivo dei server, in termini di capacità elaborativa e di banda
aggregata gestita dai medesimi server e, qualora necessario, provvede a indicare agli
operatori le misure che debbano essere ripetute nei casi in cui tali vincoli non siano stati
rispettati.
3. I costi sostenuti dal soggetto indipendente per la pianificazione delle misure di cui al
presente articolo sono ripartiti tra tutti gli operatori, indipendentemente dal sistema di
misura utilizzato, “client” o “server oriented”, sulla base del carico prodotto da ciascun
operatore e nel rispetto dei criteri che sono stabiliti dall’Autorità con successiva
determinazione.
Art. 5
(Certificazione ed esecuzione delle misure)
1. Il soggetto indipendente esegue, con modalità efficiente, le misure per gli operatori
che si avvalgono del sistema di misura di tipo “server oriented” predisposto dal soggetto
indipendente medesimo.
2. Gli strumenti e la metodologia di misura utilizzati nei sistemi di misura “server
oriented” devono essere dotati di opportuna certificazione di conformità rispetto a
quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202
057-4 V1.1.1 (2005-21-10).
3. Il soggetto indipendente fornisce, sotto propria responsabilità, i server per
l’architettura “Server Oriented”. A seguito dell’eventuale richiesta degli operatori di
poter utilizzare un’architettura “Client Oriented”, il soggetto indipendente si fa carico
della gestione dei server necessari in tale architettura, solo dopo la definizione, di
concerto con gli operatori interessati, delle relative specifiche software, e previa
certificazione dei sistemi utilizzanti l’architettura “Client Oriented”, ai sensi del
precedente comma 2.
4. I costi sostenuti per la certificazione del sistema di misura “server oriented” e
l’effettuazione delle misure di cui al presente articolo sono ripartiti tra gli operatori che
utilizzano il sistema di misura di tipo “server oriented” sulla base del carico prodotto da
ciascun operatore, tenendo in considerazione quanto già dovuto dagli operatori ai sensi
dell’articolo 4, comma 3 e secondo i criteri che sono stabiliti dall’Autorità con
successiva determinazione.
5. I costi di certificazione dei sistemi “client oriented” di cui al presente articolo sono
sostenuti dagli operatori richiedenti.
Art. 6
(Modalità di esecuzione delle misure)
1. Il soggetto indipendente definisce i calendari per l’effettuazione delle misure in
modo da garantire la massima confrontabilità fra le stesse, prevedendo analoghi tipi di
misure negli stessi periodi, inibendo, ove del caso, l’accesso ai server al di fuori dei
periodi di effettuazione delle misure dedicati ai singoli operatori.
2. Il numero di misure da effettuare è determinato sulla base di quanto previsto dalla
guida ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 con un’accuratezza minima della misura del 4%.
3. Fermo restando quanto sancito dall’articolo 3, della direttiva 131/06/CSP, in tema di
pubblicazione dei resoconti semestrali ed annuali, gli operatori comunicano al soggetto
indipendente i risultati, privi di elaborazioni, delle misure effettuate, secondo modalità
di trasmissione, formati e interfacce definite dal soggetto indipendente. Tali dati sono
trattati ed elaborati al solo scopo di migliorare le modalità di esecuzione delle misure
dal soggetto indipendente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. I server del sistema di misura sono posizionabili presso i NAP sulla base di accordi.
In prima applicazione i server sono posizionati presso il Namex di Roma e il MIX di
Milano.
5. Gli operatori, ai fini della determinazione dei valori statistici, posizionano i client
nelle Regioni in cui il numero di utenti che hanno sottoscritto un contratto di
abbonamento per accesso ad internet da postazione fissa, sia per utenze residenziali che
business, risulti superiore alla soglia di 500 unità. Tale informazione viene fornita
all’Autorità e al soggetto indipendente secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della delibera n. 188/09/CSP.
Art. 7
(Prestazioni fornite con le offerte di base)
1. Al fine di consentire agli utenti un agevole confronto qualitativo tra le offerte
presenti sul mercato, gli operatori pubblicano nel proprio sito web le caratteristiche delle
prestazioni fornite nell’ambito di ciascuna offerta di base, riportando almeno le
informazioni di cui all’allegato 6 secondo il modello ivi contenuto, nonché le
informazioni di cui al successivo comma 3. L’informativa, per ciascuna voce e per
eventuali ulteriori caratteristiche limitanti, reca note esplicative delle eventuali
limitazioni e delle relative conseguenze sull’accessibilità e/o sulla fruibilità dei servizi
disponibili tramite Internet.
2. Gli operatori forniscono, con particolare evidenza, nel contratto relativo alla fornitura
del servizi di accesso a Internet da postazione fissa:
a. una comunicazione di dove reperire le informazioni riguardanti gli obiettivi e
i risultati della qualità di servizio relativa agli indicatori di cui alla delibera n.
131/06/CIR e a quelli del presente provvedimento, oltre che dell’informativa di
cui al comma precedente;
b. una comunicazione relativa alle caratteristiche peculiari dell’offerta
relativamente alla qualità del servizio di accesso includendo almeno le
informazioni relative alle misure di cui al successivo articolo 8, comma 6, anche
rinviando ad apposita informativa, da rendere comunque disponibile al cliente
prima della conclusione del contratto;
c. la tecnologia utilizzata all’accesso (ad es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN,
ADSL, ADSL2, ADSL2+, distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica,
Wireless, wimax, WiFi, satellitare) e le caratteristiche minime che il sistema di
accesso dell’utente deve possedere al fine della integrale e corretta esecuzione
del contratto di accesso a Internet.
3. Il fornitore di servizi di accesso ad Internet, per le offerte da postazione fissa in
abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s, assicura, nella pubblicità e nei
messaggi informativi, con qualunque mezzo diffusi, la corretta indicazione della velocità
di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading di cui
all’allegato 2, oltre che le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni a riguardo.
4. Il valore della banda minima in downloading, di cui al comma precedente, è pari alla
misura del 5° percentile, calcolata sul totale delle misure grezze per singola offerta,
come riportato nell’ultimo rapporto semestrale pubblicato. In caso di tecnologia ADSL,
l’informazione deve essere corredata dall’avvertenza che il valore pubblicizzato deriva
da misurazioni effettuate su linee che distano meno di 1000 - 1500 metri dal DSLAM. In
prima applicazione, ovvero in assenza di misure pubblicate per la specifica offerta è
indicato il valore obiettivo di tale misura previsto dalle disposizioni vigenti.
Art. 8
(Verifica della qualità di servizio resa ad uso dell’utente finale)
1. Il soggetto indipendente fornisce il servizio di verifica della qualità del servizio di
accesso a Internet da postazione fissa resa all’utente finale.
2. Ai fini della fornitura del servizio di cui al comma 1, il soggetto indipendente misura
in modo specifico gli indicatori riportati negli allegati 2, 3, 4 e 5, nonché, ove possibile,
l’idoneità fisica della linea.
3. Il soggetto indipendente stabilisce criteri di accessibilità al servizio di cui al comma
1, nonché le modalità e le eventuali avvertenze per la fruizione del servizio stesso da
parte dell’utente finale.
4. Il servizio di cui al comma 1 è gratuito per l’utente finale. I costi per lo svolgimento
del servizio di cui al comma 1 sono remunerati dagli operatori in proporzione
all’effettive richieste provenienti dai rispettivi utenti secondo quanto stabilito in dettaglio
dall’Autorità con successiva determinazione.
5. Gli operatori e il soggetto indipendente pubblicizzano nei rispettivi siti web la
disponibilità del servizio di cui al comma 1.
6. Ai fini dell’applicazione di quanto sancito dall’art. 5, comma 4, dell’Allegato A alla
delibera n. 131/06/CSP, le imprese rendono disponibili in fase contrattuale e pubblicano
i valori degli indicatori specifici per ciascuna offerta, derivati e conformi alle misure
stabilite per gli omonimi indicatori generali di cui agli allegati da 2 a 5, e
specificatamente per le misure:
a. velocità di trasmissione dati (banda minima di uploading e di downloading);
b. velocità di trasmissione dati (banda massima di uploading e di downloading);
c. tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading;
d. ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo);
e. tasso di perdita dei pacchetti.
Le imprese si impegnano contrattualmente con il cliente a rispettare tali valori.
Qualora il cliente riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli di
cui sopra può presentare, entro 30 giorni dalla ricezione del risultato della misura, un
reclamo circostanziato all’operatore e ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualità
del servizio entro trenta giorni dalla presentazione del predetto reclamo, egli ha facoltà
di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet
da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata
all’operatore con lettera raccomandata. Per le misure di cui al presente comma, il cliente
usufruisce del servizio di cui al comma 1.
7. L’utente che intenda ripetere la misura usufruendo del servizio di cui al comma 1 può
farlo trascorso un intervallo di tempo di almeno 45 giorni dalla data dell’ultima misura
effettuata. Il valore di tale intervallo può essere ulteriormente modificato, con determina
della Direzione tutela dei consumatori pubblicata sul sito web dell’Autorità ed sul sito
www.misurainternet.it, in base all’esperienza acquisita a valle dell’utilizzo del software
e reso disponibile agli utenti nella pagina dedicata al download del software.
Art. 9
(Individuazione del soggetto indipendente)
1. Il soggetto indipendente deve possedere i seguenti requisiti: i) avere una competenza
pregressa di almeno 5 anni nell’effettuazione delle tipologie di misure di cui al presente
provvedimento, ii) non essere un operatore di comunicazioni elettroniche, iii) operare in
maniera indipendente rispetto agli operatori di comunicazioni elettroniche, iv) avere una
ampia esperienza nei rapporti con il pubblico e con gli operatori del settore per la
definizione dei sistemi di misura e per il loro uso e v) disporre degli strumenti che gli
consentano di svolgere tutti i compiti previsti dal presente provvedimento rispettando le
tempistiche previste dallo stesso.
2. Ai fini della sussistenza del requisito dell’indipendenza di cui al comma 1, lettera iii),
il soggetto indipendente non deve essere in rapporto di controllo o di collegamento, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonché dell’articolo 43, comma 15 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con gli operatori di comunicazioni elettroniche.
3. Ai fini dell’individuazione del soggetto indipendente, l’invito per la manifestazione
d’interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti
comma 1 e 2, viene pubblicato con avviso sul sito web dell’Autorità e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Nella manifestazione di interesse, va specificata
l’eventuale partecipazione di soggetti terzi e i loro rispettivi ruoli. Comunque, tali
soggetti devono possedere i requisiti di cui ai precedenti comma 1, punti ii) e iii) e
comma 2.
4. L’Autorità, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, avvierà le
opportune procedure per la designazione del soggetto indipendente.
5. Il soggetto indipendente opera sotto il coordinamento dell’Autorità - Direzione
Tutela dei Consumatori.
Art. 10
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto da parte degli operatori dell’obbligo di comunicare all’Autorità o
al soggetto indipendente i dati di cui al presente provvedimento determina l’irrogazione
delle sanzioni previste dall’art. 98, commi 9 e 10 del decreto legislativo n. 259/2003.
2. Il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi di trasparenza e di
pubblicazione previsti dall’art. 7 del presente provvedimento determina l’irrogazione
della sanzione contemplata dall’art. 98, comma 16 del decreto legislativo n. 259/2003.
3. Per ogni altra ipotesi di violazione delle disposizioni della presente direttiva
l’Autorità irroga le sanzioni previste dall’art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003,
dall’art. 1 della legge n. 249/1997, dall’art. 2, comma 20 della legge n. 481/1995.
Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro 4 mesi dalla designazione del soggetto indipendente da parte dell’Autorità, gli
operatori avviano le misure di cui all’allegato 1 e posizionano i client in almeno 4 città
scelte in regioni diverse di medie dimensioni ed effettuano le misure di cui agli allegati
da 2 a 5, dando inizio al periodo iniziale. La prima fase di tale periodo ha una durata di 4
mesi. La seconda fase ha la durata di un anno.
2. Nel periodo iniziale, il soggetto indipendente, per esigenze operative e previo
consenso dell’Autorità, può modificare il valore del parametro di accuratezza di cui
all’art. 6, comma 2, anche in dipendenza del profilo in esame ed eventualmente può
limitare il numero di misure ad un valore prefissato.
3. Il servizio di cui all’art. 8, comma 1, è reso disponibile dal soggetto indipendente
entro un anno dalla sua designazione.
4. Gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), dell’allegato A alla delibera n.
131/06/CSP sono estesi agli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5 della presente delibera.
5. Entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, gli operatori interessati avviano le attività di
definizione e predisposizione dei sistemi “client oriented” con il monitoraggio di tale
attività da parte della Direzione Tutela dei Consumatori.
6. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico -
Comunicazioni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.
7. Il presente provvedimento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Napoli, 12 novembre 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Amendola
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