ciao a tutti, spero sia la sezione corretta.
Vi espongo subito il mio problema.
Ho un zio single e senza figli che vuole lasciare in eredità a me il suo appartamento nel qual caso (tocchiamo ferro) lui dovesse lasciarci.
aveva già fatto un testamento anni fa, ma battuto a macchina e solo firmato da lui, il quale ci hanno detto non essere una cosa legalmente valida.
La mia domanda è: l'unica via legalmente valida è andare a fare il testamento da notaio? quanto può venire a costare?
o ci sono altre strade?
grazie mille a tutti.
il testamento olografo è disciplinato dall'art. 602 del codice civile.
Il testamento olografo è la forma più semplice, economica e pratica per esprimere le proprie volontà, non richiede la presenza né del Notaio né di testimoni.
Per questa ragione è la forma di testamento più diffusa.
Esso deve contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari formule.
La legge impone che il testamento debba però rispettare un rigore formale, a tutela del testatore: esso infatti produrrà i suoi effetti solo dopo la sua morte, ed è quindi fondamentale che dal documento si possano desumere le reali volontà del testatore.
Il termine “olografo” deriva dal greco “olos” = tutto e “grafo” = scritto; dunque si tratta di un testamento interamente scritto di pugno del testatore.
(Art. 602 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”)
Il nostro ordinamento giuridico prevede che le volontà testamentarie debbano essere necessariamente espresse per iscritto.
Nel caso del testamento olografo la scrittura avviene a cura del testatore stesso, mentre nel testamento pubblico la scrittura è a cura del Notaio che lo riceve.
Le formalità richieste nel caso del testamento olografo sono più rigide rispetto alle altre forme di testamento ordinario per le quali l’intervento del Notaio garantisce la provenienza del documento (nel caso del testamento segreto) o addirittura riceve il testamento dalla viva voce del testatore (nel caso del testamento pubblico).
Tre sono i requisiti essenziali previsti dal nostro ordinamento perché sia garantita la validità del testamento olografo:
* l’autografia, cioè la completa scrittura di tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di altri, né di mezzi meccanici;
* la presenza della data, giorno-mese-anno (non è necessaria l’indicazione del luogo);
* la sottoscrizione, cioè la firma in calce alle disposizioni.
Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole. Può essere scritto anche su marmo o pietra, ma non può però essere scolpito, perché perderebbe le caratteristiche delle calligrafia del testatore.
Se non è sufficiente un foglio di carta, se ne possono usare di più purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro, meglio se numerati ed ogni foglio porti la data e la firma del testatore.
Il testamento olografo, cioè il testamento scritto interamente di pugno dal testatore, datato e sottoscritto, presenta alcuni vantaggi rispetto alle altre forme di testamento:
* una maggiore immediatezza, rapidità e semplicità di stesura, poiché un testamento olografo può essere scritto in qualunque momento, in qualunque luogo e su qualunque foglio di carta;
* riservatezza, in quanto non prevede la presenza né del Notaio né di testimoni e può essere tenuto nascosto a chiunque;
* economicità, poiché non richiede la presenza di alcun professionista.
Un altro indubbio vantaggio è costituito dal fatto che le modifiche, le integrazioni (i cosiddetti codicilli), e i cambiamenti che il testatore apporta in un momento successivo, risultano più facili e comodi.
D’altra parte però il testamento olografo presenta gli inconvenienti di poter essere facilmente sottratto, distrutto, smarrito e falsificato. Per questa ragione può essere opportuno redigere più copie dello stesso testamento, naturalmente tutte olografe, da consegnare a più persone, tra cui un Notaio.
Il testamento olografo presenta inoltre l’inconveniente di non poter essere redatto da tutti: il testatore deve sapere e potere leggere e scrivere.
Il nostro ordinamento giuridico stabilisce che le volontà testamentarie debbano essere obbligatoriamente espresse per iscritto.
Nel caso del testamento olografo la scrittura avviene ad opera del testatore stesso, mentre nel testamento pubblico la scrittura è a cura del Notaio che lo riceve. Le formalità imposte nel caso del testamento olografo sono assai più rigide rispetto alle altre forme di testamento ordinario, per le quali l’intervento del Notaio garantisce la provenienza del documento (nel caso del testamento segreto) o addirittura riceve il testamento dalla viva voce del testatore (nel caso del testamento pubblico).
Il testamento olografo per essere valido deve avere tre requisiti fondamentali: autografia, data e sottoscrizione. Anche ogni modifica allo stesso deve essere scritta di pugno, datata e sottoscritta.
I beneficiari di un testamento possono essere persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e/o persone giuridiche (ad esempio gli enti di beneficienza, pubblica utilità o di istruzione).
Affinché la disposizione sia valida è necessario che il beneficiario sia esattamente indicato e quindi precisamente individuabile. La legge infatti prevede la nullità della disposizione testamentaria a favore della persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo.
Gli unici casi in cui la legge fa salve le disposizioni testamentarie a favore di soggetti indeterminati sono:
* le disposizioni a favore dei poveri;
* le disposizioni a favore dell’anima.
Per le disposizioni a favore dei poveri espresse genericamente senza che sia determinato il pubblico istituto beneficiario, si intendono fatte a favore dei poveri del luogo dell’ultimo domicilio del testatore e i beni vengono devoluti all’ente Comunale per l’assistenza.
Per le disposizioni a favore dell’anima, ossia i lasciti diretti alla celebrazione di suffragi, l’ordinamento tutela la disposizione trasformandola in un onere a carico dell’erede o del legatario, a condizione che siano determinati i beni o la somma da impiegare allo scopo.
Ci sono determinati soggetti che per legge non possono succedere al testatore avendo commesso determinate azioni delittuose o riprovevoli, contro la persona defunta o dei suoi prossimi congiunti (omicidio, grave calunnia contro il testatore) o avendo compiuto gravi illeciti contro la libertà testamentaria o il testamento (sottrazione, occultamento, distruzione o alterazione di testamento. Si tratta dei casi di indegnità a succedere tassativamente indicati dalla legge. L’indegno può essere riabilitato con una dichiarazione scritta espressa dal testatore stesso.
Il testatore non è obbligato a comunicare a nessuno di avere fatto un testamento olografo, il quale può essere conservato a cura del testatore stesso oppure consegnato in deposito fiduciario a persona di fiducia o ad un Notaio.
Nel caso in cui il testamento olografo sia stato depositato presso un Notaio, la formalità della pubblicazione deve essere eseguita dal Notaio depositario.
Non vi è nel codice la disciplina del deposito del testamento olografo se non da parte del testatore; inoltre non è ammessa neppure la rappresentanza in quanto trattasi di atto avente natura personale.
La ragione per la quale molti testatori depositano il proprio testamento olografo presso un Notaio, è il timore che il proprio testamento possa essere smarrito o sottratto.
Una possibile alternativa al deposito del testamento presso il Notaio, è la redazione del testamento olografo in più copie, tutte aventi lo stesso contenuto, datate e sottoscritte di pugno dal testatore; non sono infatti valide le fotocopie.
Tali copie potranno essere consegnate a persone di fiducia del testatore.
Non appena si abbia notizia della morte del testatore il testamento deve essere aperto e pubblicato affinché tutti gli interessati vengano a conoscenza delle disposizioni di ultima volontà.
Con la pubblicazione il testamento cessa di essere un atto interno del suo autore.
La pubblicazione nel caso del testamento pubblico consiste quindi nel passaggio del testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi.
Il testamento pubblicato viene poi trascritto presso il registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale.
La pubblicazione del testamento olografo è a cura del Notaio che in presenza di due testimoni redige un verbale nella forma di atto pubblico, descrivendo lo stato del testamento, trascrive esattamente il contenuto e fa menzione della sua apertura ove sigillato.
Il verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal Notaio. Al verbale di pubblicazione vengono allegati la scheda testamentaria, e l’estratto per riassunto dell’atto di morte.
Una volta avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Il Notaio che ha provveduto alla pubblicazione è tenuto a comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio e la residenza.
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo è obbligato a consegnarlo ad un Notaio per la pubblicazione, appena abbia notizia della morte del testatore; qualora ciò non avvenga chiunque vi abbia interesse può fare ricorso al tribunale del circondario ove si e' aperta la successione affinché sia fissato un termine per la suddetta presentazione.
L’occultamento di un testamento olografo costituisce reato.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l`autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità. L’impugnazione consiste nell’instaurare un giudizio davanti al Tribunale citando tutti gli altri eredi e legatari.
La legge prevede due figure di invalidità: la nullità e l’annullabilità.
Un testamento è da ritenersi nullo quando è contrario alla legge oppure presenta gravi difetti di forma.
Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia (per esempio un testamento non interamente scritto di pugno del testatore) e la mancanza della sottoscrizione.
Il testamento è invece annullabile nel caso in cui il testatore sia incapace d’intendere e di volere o per altri difetti di forma del testamento, quali la mancanza della data.
La possibilità di impugnare un testamento per nullità non ha limiti di tempo mentre l’azione di annullamento va esercitata nel termine di cinque anni da quando il Notaio legge il testamento davanti ai chiamati.
L’art. 590 del codice civile stabilisce che la nullità di una disposizione testamentaria non possa essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Le principali cause di nullità del testamento sono:
* i vizi di forma essenziali, quali ad esempio la mancanza della firma e la mancanza di autografia (cioè il testamento non interamente scritto di pugno del testatore);
* le disposizioni a favore di soggetti indicati in modo generico, cioè in modo da non poter essere identificati;
* i testamenti reciproci (con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno in favore dell’altro) e i testamenti congiunti (con un unico atto due persone dispongono in favore di un terzo);
* i testamenti con i quali si rimette all’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede.
* le disposizioni illecite.
Un testamento può essere nullo del tutto oppure contenere singole disposizioni nulle; in questo secondo caso le disposizioni nulle si danno per non apposte, e tutto il resto del testamento mantiene la sua efficacia.
L’azione di impugnazione del testamento per nullità può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, senza limiti temporali.
Le principali cause di annullabilità di un testamento sono:
* minori difetti di forma (ad esempio l’incompletezza della data), rispetto a quelli che ne determinano la nullità;
* l’incapacità di agire del testatore;
* l’errore, la violenza e il dolo quando questi hanno motivato il testamento.
L’azione di annullamento di un testamento può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle volontà testamentarie, o dal giorno in cui si ha avuto notizia della violenza, del dolo o dell’errore.
Il testamento è un atto illimitatamente revocabile, infatti le disposizioni testamentarie possono essere revocate o modificate in ogni momento dal testatore.
La legge stabilisce inoltre che non si possa in alcun modo rinunciare a tale facoltà, quindi ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla.
Tale norma è volta a tutelare la assoluta libertà del testatore, nel disporre dei propri beni dopo la morte.
La revoca e la modifica può essere:
* esplicita se con un nuovo testamento: il testatore dichiara di revocare o modificare in tutto o in parte la disposizione precedente (nel caso in cui il testamento successivo sia invalido, è invalida anche la revoca);
* implicita se le disposizioni del testamento posteriore sono incompatibili con quelle del testamento anteriore.
Se solo alcune disposizioni del nuovo testamento sono incompatibili con le disposizioni precedenti, la successione sarà regolata in parte dal precedente testamento e in parte dal successivo, quindi i due testamenti possono completarsi.
La revoca esplicita deve essere espressa nella forma di testamento; è possibile revocare un testamento pubblico con un testamento olografo e viceversa.
Si può presumere che un legato sia stato revocato, quando la cosa legata sia stata volontariamente venduta dal testatore.
Anche la distruzione o la cancellazione di un testamento olografo da parte dell’autore fanno presumere che il testatore abbia inteso revocare il testamento stesso.
Si ha inoltre revoca di diritto del testamento nel caso in cui il testamento sia stato redatto da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli; la sopravvenienza dei figli comporta revoca delle disposizioni, siano esse a titolo particolare o universale.
Dopo aver fatto un testamento olografo si raccomanda di rileggerlo periodicamente per apportarvi, con codicillo - sempre scritto di proprio pugno datato e firmato - le variazioni suggerite dagli eventi e dai cambiamenti intervenuti nella composizione della famiglia o nel patrimonio.
(fonte: http://www.testamentoolografo.it)
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