netavv
28-05-2008, 13:48
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=24881&sez=HOME_INITALIA
La Corte di Cassazione: non è tradimento se il fatto avviene dopo la richiesta di separazione
ROMA (26 maggio) - Tradire si può, ma solo dopo che sia stata inoltrata la richiesta di separazione. Fa scuola la sentenza emessa oggi dalla Corte di Cassazione di Roma che ha stabilito l'innocenza di una donna di fronte all'accusa di tradimento mossa dal marito. Luigi, questo il nome di battesimo dell'uomo, aveva fatto ricorso chiedendo che la ex moglie, Concetta D.B, fosse dichiarata colpevole della fine del loro matrimonio per essere andata via di casa per tradirlo con un'altra persona. Nulla da fare. La Suprema Corte ha riconosciuto l'innocenza della donna, stabilendo che «la relazione intrapresa dalla ex moglie era iniziata solo dopo che entrambi avevano presentato il ricorso per la separazione». In sintesi entrambi i coniugi avevano già deciso di porre fine al legame.
Verdetto amaro per Luigi F, che ora dovrà nuovamente garantire l'assegno di mantenimento alla donna. La decisione dei giudici della Cassazione infatti rovescia la sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Palermo che, contrariamente a quanto stabilito oggi, aveva accolto la domanda del marito, negando a Concetta il diritto all'assegno familiare.
La norma giuridica. Il tradimento del consorte è una «violazione particolarmente grave» del doveri coniugali e porta di regola ad addebitare la causa delle responsabilità «a carico del coniuge traditore»; questa regola decade qualora i l'infedeltà avvenga dopo che entrambi i coniugi abbiano depositato i ricorsi per la separazione.
La Corte di Cassazione: non è tradimento se il fatto avviene dopo la richiesta di separazione
ROMA (26 maggio) - Tradire si può, ma solo dopo che sia stata inoltrata la richiesta di separazione. Fa scuola la sentenza emessa oggi dalla Corte di Cassazione di Roma che ha stabilito l'innocenza di una donna di fronte all'accusa di tradimento mossa dal marito. Luigi, questo il nome di battesimo dell'uomo, aveva fatto ricorso chiedendo che la ex moglie, Concetta D.B, fosse dichiarata colpevole della fine del loro matrimonio per essere andata via di casa per tradirlo con un'altra persona. Nulla da fare. La Suprema Corte ha riconosciuto l'innocenza della donna, stabilendo che «la relazione intrapresa dalla ex moglie era iniziata solo dopo che entrambi avevano presentato il ricorso per la separazione». In sintesi entrambi i coniugi avevano già deciso di porre fine al legame.
Verdetto amaro per Luigi F, che ora dovrà nuovamente garantire l'assegno di mantenimento alla donna. La decisione dei giudici della Cassazione infatti rovescia la sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Palermo che, contrariamente a quanto stabilito oggi, aveva accolto la domanda del marito, negando a Concetta il diritto all'assegno familiare.
La norma giuridica. Il tradimento del consorte è una «violazione particolarmente grave» del doveri coniugali e porta di regola ad addebitare la causa delle responsabilità «a carico del coniuge traditore»; questa regola decade qualora i l'infedeltà avvenga dopo che entrambi i coniugi abbiano depositato i ricorsi per la separazione.